RU 2002 1928
Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)
Modifica del 15 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 1) Elenco delle multe
Capitolo 9 Fr.
9. Pedoni e utenti di mezzi simili a veicoli
901 901. Omissione dell’uso (art. 47 cpv.1 e art. 50a cpv. 1 ONC) 1. di un passaggio pedonale che disti meno di 50 m 10 2. di una passerella che disti meno di 50 m 10 3. di un sottopassaggio che disti meno di 50 m 10
903 903. Inosservanza di 1. un segnale luminoso (art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 47 cpv. 6 e 50a cpv. 1 ONC e art. 68 OSStr) 20 2. una «luce lampeggiante alternativamente» (3.20) o di una «luce lampeggiante semplice» (3.21; art. 28 LCStr, art. 68 cpv.1 e 93
904 904. Accesso a 1. un’autostrada (art. 43 cpv. 3 LCStr, art. 36 cpv. 3 e 50a cpv. 1 ONC) 20 2. una semiautostrada (art. 43 cpv. 3 LCStr, art. 36 cpv. 3 e 50a cpv. 1 ONC) 20
905 905. Passare intorno, sotto o scavalcare barriere o semibarriere
907 907.1. Circolare a luci spente (art. 50a cpv. 4 ONC) 20 2. Circolare ostacolando le aree destinate ai pedoni (art. 50 cpv. 2 ONC) 20 3. Circolare ostacolando la carreggiata di strade secondarie con poco traffico (art. 50 cpv. 2 ONC) 20 4. Inosservanza del segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3; art. 19 cpv. 5 OSStr) 20 5. Impiego di mezzi simili a veicoli su aree di traffico non autorizzate (art. 50 cpv.1 e 2 ONC) 20 6. Inosservanza della precedenza ai pedoni (art. 50a cpv. 2 ONC) 30 Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.