RU 2002 1931
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 15 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue: I titoli marginali vengono mutati in rubriche in tutto l’atto legislativo.
Art. 1 cpv. 10
I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini. I velocipedi e le carrozzelle per invalidi non sono considerati mezzi simili a veicoli.
Art. 6 rubrica e cpv.1 primo periodo, 2 primo periodo e 3
Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli
Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. ...
Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale. ...
Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d’un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.
Art. 7 cpv. 4
Il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nessuna tranvia né ferrovia su strada vi si trova o si avvicina; speciale attenzione deve essere prestata ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.
Art. 8 cpv. 3 primo periodo
Nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. ...
Art. 11 cpv. 3 secondo periodo
... Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.
Art. 26 cpv.1 primo periodo e 2 primo periodo
Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni o di utenti di mezzi simili a veicoli che traversano una carreggiata non devono essere interrotte. ...
Le colonne di pedoni e di utenti di mezzi simili a veicoli possono essere incrociate o sorpassate solo ad andatura lenta. ...
Art. 41 cpv. 2
Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai quali è tenuto a dare la precedenza.
Art. 46 cpv. 2bis
Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
Art. 48 cpv. 1bis
L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.
Titolo prima dell’art. 50
Capo 1a Utenti di mezzi simili a veicoli
Art. 50 Uso della strada
I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su:
a. aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
ciclopiste;
carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro;
carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento dell’utenza è esiguo.
Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
I fanciulli non ancora assoggettati all’obbligo scolastico possono impiegare mezzi simili a veicoli soltanto su aree di traffico destinate ai pedoni e conformemente al capoverso 2. Sulle aree di traffico conformemente al capoverso1 lettere b-d possono utilizzare mezzi simili a veicoli come mezzo di circolazione soltanto se accompagnati da una persona adulta.
Art. 50a Uso come mezzo di circolazione
Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.
Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell’attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d’uomo.
Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.
Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.
Art. 98 Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002
I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l’articolo 24 capoverso 1 OETV e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |