RU 2002 199
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 55quater cpv.1 primo periodo
Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. ...
Art. 71ter Versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati
Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Il capoverso1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |