RU 2002 200
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 21 cpv.2
Concerne solo il testo francese.
Art. 22quater cpv.2
Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un’assicurazione facoltativa oppure un’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo1 capoverso 1 lettera c o dell’articolo 3 LAVS2 o, sulla base di una convenzione internazionale, per un’attività lucrativa all’estero.
Art. 82
Gli articoli 71, 71bis, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS3 sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.
II
Eccettuato l’articolo 22quater capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
L’articolo 22quater capoverso2 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |