RU 2002 202
Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
L’importo delle rendite è calcolato in base all’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato prima dell’inizio dell’assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall’inizio dell’assicurazione sino all’età che dà diritto al pensionamento, senza interessi.
Art. 8 cpv.1
Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |