Fonte

RU 2002 2045

Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)

Modifica del 14 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero
decreta:

I

L’ordinanza, del 14 gennaio 19981, concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

In deroga al capoverso1, soggiacciono all’obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.

14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz