RU 2002 2045
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 14 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
L’ordinanza, del 14 gennaio 19981, concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2
In deroga al capoverso1, soggiacciono all’obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |