RU 2002 2046
Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi1)
Modifica dell’8 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:
Art. 4 frase introduttiva e lett. c
L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:
c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
II
La presente modifica entra in vigore il 2 agosto 2002.
8 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |