Fonte

RU 2002 2046

Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi1)

Modifica dell’8 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza1 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:

Art. 4 frase introduttiva e lett. c

L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:

c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.

II

La presente modifica entra in vigore il 2 agosto 2002.

8 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz