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Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

AS 2002 213 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 nov 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-213/it/ordinanza-concernente-il-prezzo-d-obiettivo-i-supplementi-e-gli-aiuti-nel-settore-lattiero

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (RS 916.350.2)

RU 2002 213

Ordinanza
concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi
e gli aiuti nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 8a Aiuto per il latte intero in polvere e per il latte condensato

La Confederazione versa un aiuto per il latte intero in polvere indigeno trasformato nella propria azienda, se si rinuncia all’importazione all’aliquota di dazio dei contingenti. L’aiuto è versato anche quando il latte intero in polvere è prodotto nella propria azienda con latte indigeno.

L’aiuto è stabilito per ogni chilogrammo netto di latte intero in polvere con un contenuto in grasso di latte del 26 per cento.

Il latte condensato prodotto con latte indigeno è equiparato al latte intero in polvere.

Footnotes

  1. [1] RS 916.350.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz