RU 2002 213
Ordinanza
concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi
e gli aiuti nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 8a Aiuto per il latte intero in polvere e per il latte condensato
La Confederazione versa un aiuto per il latte intero in polvere indigeno trasformato nella propria azienda, se si rinuncia all’importazione all’aliquota di dazio dei contingenti. L’aiuto è versato anche quando il latte intero in polvere è prodotto nella propria azienda con latte indigeno.
L’aiuto è stabilito per ogni chilogrammo netto di latte intero in polvere con un contenuto in grasso di latte del 26 per cento.
Il latte condensato prodotto con latte indigeno è equiparato al latte intero in polvere.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |