Fonte

RU 2002 241

Decreto federale
sul freno all’indebitamento

del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001,
decreta:

I

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 126 Gestione finanziaria

La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso3 lettera c.

Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

La legge disciplina i particolari.

Art. 159 cpv.3 lett. c e cpv.4

Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

c. l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso3.

L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso3 lettera b.