RU 2002 243
Ordinanza
concernente la conversione del sistema di retribuzione
del personale federale e l’assicurazione dello stipendio
(Ordinanza sulla conversione del sistema salariale, OCSS)
del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo6 capoverso3 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271 (OF); visto l’articolo 23 capoverso1 lettera b dell’ordinanza del 24 agosto 19942 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC),
ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
la conversione di elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari nel nuovo sistema salariale secondo l’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers) e la loro nuova denominazione;
l’assicurazione dello stipendio e dei supplementi di stipendio.
Si applica agli impiegati:
dell’Amministrazione federale conformemente all’articolo2 capoversi1 e 2 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e delle unità amministrative decentrate conformemente all’articolo2 capoverso 3 LOGA, se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPers;
dei servizi del Parlamento conformemente all’articolo 8novies della legge del 23 marzo 19625 sui rapporti fra i Consigli;
delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato conformemente agli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa;
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo conformemente all’articolo 104 capoverso1 della legge sull’asilo del 26 giugno 19987 e RS 172.221.110 all’ordinanza dell’11 agosto 19998 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo;
del Tribunale federale conformemente alla legge federale del 16 dicembre 19439 sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 2 Conversione del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento
Gli elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari elencati nell’allegato1 sono trasposti con nuove denominazioni nel sistema salariale secondo l’OPers.
Gli elementi del sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento dei funzionari che non sono elencati nell’allegato1 sono soppressi il 1° gennaio 2002, sempreché il nuovo diritto non disponga altrimenti.
Art. 3 Stipendi e supplementi di stipendio assicurati
Sono assicurati:
gli stipendi e i supplementi di stipendio definiti nell’allegato2;
gli stipendi e le indennità ricorrenti assicurati prima del 1° gennaio 2002;
le componenti dello stipendio e i supplementi di stipendio che sono stati dichiarati assicurati dai dipartimenti in virtù degli articoli 114-116 OPers o di altre basi legali;
le indennità speciali versate dopo il 1° gennaio 2002 in virtù dell’articolo 48 OPers che i dipartimenti, d’intesa con il DFF, hanno dichiarato assicurate.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(Art. 2) Tavola di concordanza Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale fondato sull’OPers
Stipendio Stipendio (art. 36)10 (art. 36)
Aumenti eccezionali per assumere Indennità speciali o mantenere funzionari (art. 48) di qualità Indennità in funzione del mercato (art. 36 cpv. 3) del lavoro (art. 50)
Indennità di residenza Indennità di residenza (art. 37) (art. 43)
Aumento ordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 40) (art. 39)
Aumento straordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 41) (art. 39)
Assegni familiari e assegni per figli Assegni di custodia
Indennità per il servizio domenicale Indennità per il lavoro domenicale e o notturno (art. 44 cpv.1 lett. d) notturno e per il servizio di picchetto e il servizio di picchetto (art. 45) (art.5 dell’ordinanza del 4 novembre 199111 concernente il servizio di picchetto nell’Amministrazione generale della Confederazione)
Indennità ricorrente per prestazioni Indennità speciali straordinarie (art. 48) (art. 44 cpv.1 lett. f) Indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50)
Indennità ricorrente per la supplenza Indennità di funzione in una funzione assegnata a una (art. 46) classe superiore (art. 44 cpv.1 lett. g)
Il numero dell’articolo si riferisce all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sempreché non sia indicata un’altra base legale.
Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale fondato sull’OPers
Ricompense per prestazioni personali Evoluzione dello stipendio di valore eccezionale (art. 39) (art. 44 cpv. 1bis) Premi per prestazioni (art. 47 cpv.1 e 3) Premi di riconoscimento (art. 49)
Premi spontanei Premi per prestazioni particolari Regolamento dei funzionari 112)
Retribuzioni a fattura a cottimo Premi per prestazioni (art. 44 cpv. 2) (art. 47)
Premi e ricompense Premio in contanti (art. 44 cpv. 2) (art. 74 cpv. 2)
Compensazione del rincaro Compensazione del rincaro
Garanzia dello stipendio Stipendio (art. 45 cpv. 4) (art. 36)
Garanzia dello stipendio secondo Valutazione della funzione gli articoli9 e 10 dell’ordinanza (art. 52 cpv. 7) del 18 ottobre 199513 sulle misure Piano sociale da adottare in favore del personale (art. 104 cpv. 5) in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione
Gratificazione per anzianità Premi di fedeltà di servizio (art. 73) (art. 49)
Lavoro aggiuntivo e lavoro supple- Lavoro aggiuntivo e lavoro straordimentare nario Regolamento dei funzionari 114)
Allegato 2
(Art. 3) Stipendi e supplementi di stipendio assicurati Sistema di retribuzione fondato sull’ordinamento Nuovo sistema salariale secondo l’OPers
Stipendio15 Stipendio (art. 36) (art. 36)
Aumenti ricorrenti per assumere Indennità speciali o mantenere funzionari di qualità deci- (art. 48) si prima del 1° gennaio 2002 (art. 36 cpv. 3)
Indennità di residenza Indennità di residenza (art. 37) (art. 43)
Aumento ordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 40) (art. 39)
Aumento straordinario di stipendio Evoluzione dello stipendio (art. 41) (art. 39)
Indennità ricorrenti assicurate Indennità speciali per prestazioni straordinarie decise (art. 48) prima del 1° gennaio 2002 (art. 44 cpv.1 lett. f)
Compensazione del rincaro Compensazione del rincaro
Garanzia dello stipendio Stipendio (art. 45 cpv. 4) (art. 36)
Garanzia dello stipendio Valutazione della funzione (art. 10 dell’ordinanza (art. 52 cpv. 7) del 18 ottobre 199516 sulle misure Piano sociale da adottare in favore del personale (art. 104 cpv. 5) in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione) 3161
Il numero dell’articolo si riferisce all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sempreché non sia indicata un’altra base legale.