RU 2002 2471
Legge federale
sulle finanze della Confederazione
(LFC)
Modifica del 22 giugno 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001,
decreta:
I
La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 85 n. 1, 2 e 10 della Costituzione federale3, ...
Art. 18a Crediti non utilizzati
Per quanto possibile, i crediti aggiuntivi al preventivo non devono superare l’importo totale dei crediti di pagamento che non saranno probabilmente utilizzati integralmente.
Capitolo 4a Limitazione delle spese
Art. 24a Importo massimo delle spese totali
L’importo massimo delle spese totali ai sensi dell’articolo 126 capoverso2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e di un fattore congiunturale.
Per la determinazione delle entrate stimate non sono tenuti in considerazione introiti straordinari, come in particolare quelli da investimenti e quelli provenienti da regalie e concessioni.
Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori estremi e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l’anno di preventivo.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 164 cpv.1 lett. g e 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 24b Progetti con ripercussioni finanziarie
Il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono in considerazione l’importo massimo di cui all’articolo 24a capoverso1 per l’esame di tutti i progetti aventi ripercussioni finanziarie.
Art. 24c Aumento
In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, di adeguamenti del modello contabile e di concentrazioni di pagamenti dovute al sistema contabile, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso2 della Costituzione federale, se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento di detto importo.
Art. 24d Conto di compensazione
Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato superano l’importo massimo fissato ai sensi dell’articolo 24a o 24c, l’eccedenza è addebitata a un conto di compensazione distinto dal conto di Stato.
Dopo l’approvazione del conto di Stato, l’importo massimo per le spese totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite. Se questo è superiore o inferiore all’importo stanziato, la differenza è accreditata o addebitata al conto di compensazione.
Art. 24e Disavanzi
I disavanzi del conto di compensazione devono essere equilibrati sull’arco di più anni per il tramite della diminuzione dell’importo massimo di cui agli articoli 24a e
Se il disavanzo supera il6 per cento delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente, tale compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.
Art. 24f Misure di risparmio
Per realizzare le riduzioni di cui all’articolo 24e il Consiglio federale:
decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza;
chiede all’Assemblea federale, tenendo conto dei diritti di partecipazione dei Cantoni secondo l’articolo 45 della Costituzione federale, le modifiche di leggi necessarie.
Nell’elaborazione e nell’esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. Esso può a questo effetto bloccare i crediti di pagamento e d’impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni garantite con decisioni passate in giudicato.
Nel caso dell’articolo 24e capoverso2, l’Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale in virtù del capoverso1 lettera b durante la stessa sessione e pone in vigore la sua decisione conformemente all’articolo 165 della Costituzione federale; essa è vincolata dall’importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Essa è pubblicata nel Foglio federale ai sensi dell’articolo 59 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni il decreto federale del 22 giugno 20015 sul freno all’indebitamento.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 | Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 |
|---|---|
La presidente: Françoise Saudan | Il presidente: Peter Hess |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 30 maggio 2002.6
La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2002.
10 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |