RU 2002 269
Codice civile svizzero
(Diritto successorio del coniuge superstite)
Modifica del 5 ottobre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 22 gennaio 20011 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 9 marzo 20012; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 10 maggio 20013,
decreta:
I
Il Codice civile4 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale5, …
Art. 473 cpv.1 e 2
Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.
Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.