Fonte

RU 2002 2986

Codice penale svizzero
Codice penale militare
(Prescrizione dell’azione penale)

Modifica del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20011; visto il parere del Consiglio federale del 30 novembre 20012,
decreta:

I

Il Codice penale3 è modificato come segue:

Art. 59 n. 1, terzo comma

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

Art. 75bis cpv.2

Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l’azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 70 e 71.

Art. 109

Prescrizione L’azione penale si prescrive in tre anni, la pena in due anni.

Art. 118 cpv.4

Nei casi di cui ai capoversi1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.

Art. 178 cpv.1

Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.

Art. 302 cpv.3

Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.

Art. 333 cpv.5

Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:

  1. i termini di prescrizione dell’azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà; quelli per le contravvenzioni, del doppio;

  2. i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

  3. le norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso3 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo;

  4. l’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza.

II

Il Codice penale militare del 13 giugno 19275 è modificato come segue:

Art. 42 n. 1, terzo comma

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

Art. 56bis cpv.2

Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l’azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 e 52.

Art. 148b

Prescrizione dell’azione L’azione penale per i reati contro l’onore si prescrive in quattro anni. penale

Art. 183 n. 1

1. La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in un anno. L’esecuzione della pena disciplinare si prescrive in sei mesi. L’interruzione della prescrizione dell’esecuzione della pena disciplinare è esclusa.

III

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 luglio 2002.6

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.

10 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz