RU 2002 2993
Codice penale svizzero
Codice penale militare
(Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali
commessi su fanciulli)
Modifica del 5 ottobre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001,
decreta:
I
Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:
Art. 70
1. Prescrizione 1 L’azione penale si prescrive: dell’azione penale. a. in trent’anni, se per il reato è comminata la reclusione perpe- Termini tua;
in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189– 191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20013 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)
Art. 71
Decorrenza La prescrizione decorre:
dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 72
Art. 187 n. 6
Art. 213 cpv.3
Stralciare
II
Il Codice penale militare del 13 giugno 19274 è modificato come segue:
Art. 51
1. Prescrizione 1 L’azione penale si prescrive: dell’azione penale. a. in trent’anni, se per il reato è comminata la reclusione perpe- Termini tua;
in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20015 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
Art. 52
Decorrenza La prescrizione decorre:
dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 53
Art. 156 n. 6
III
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.6
La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.
10 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |