Fonte

RU 2002 2993

Codice penale svizzero
Codice penale militare
(Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali
commessi su fanciulli)

Modifica del 5 ottobre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:

Art. 70

1. Prescrizione 1 L’azione penale si prescrive: dell’azione penale. a. in trent’anni, se per il reato è comminata la reclusione perpe- Termini tua;

  1. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;

  2. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189– 191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20013 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)

Art. 71

Decorrenza La prescrizione decorre:

  1. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;

  2. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;

  3. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 72

Art. 187 n. 6

Art. 213 cpv.3

Stralciare

II

Il Codice penale militare del 13 giugno 19274 è modificato come segue:

Art. 51

1. Prescrizione 1 L’azione penale si prescrive: dell’azione penale. a. in trent’anni, se per il reato è comminata la reclusione perpe- Termini tua;

  1. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;

  2. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20015 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 52

Decorrenza La prescrizione decorre:

  1. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato;

  2. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto;

  3. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 53

Art. 156 n. 6

III

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.6

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2002.

10 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz