Fonte

RU 2002 3005

Ordinanza sull’energia
(OEn)

Modifica del 4 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 11 titolo, cpv.1 e 2 primo periodo

Indicazione del consumo di energia e delle emissioni di CO2

Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso1 deve indicarne il consumo di energia. Per le automobili devono inoltre essere indicate le emissioni di CO2.

Il consumo di energia e le emissioni di CO2 sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. ...

Art. 28 lett. b

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

b. trascura di indicare o indica in modo illecito il consumo di energia di impianti, di veicoli e di apparecchi e, per le automobili, le emissioni di CO2 (art. 11).

II

L’appendice2.1 è abrogata.

L’ordinanza è completata con l’appendice 3.6 qui allegata.

III

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 97 cpv. 4 e 5

Per i veicoli della classe M1 in occasione della procedura di approvazione del tipo devono essere stabiliti il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

La determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 si fonda sulle disposizioni della direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 19803, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive: 89/491/CEE (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 93/116/CE (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39, rettificata in GU L 42 del 15.2.1994, pag. 27) 1999/100/CE (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36)

Appendice 3.6

(art. 7 cpv.1 e 2; 11 cpv.1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili

1 Campo d’applicazione

La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che:

  1. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e

  2. possono funzionare esclusivamente con carburanti fossili.

2 Contenuto dei dati

2.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di carburante in litri per 100 chilometri e le emissioni di CO2 in grammi per chilometro conformemente agli allegati I e IV della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 19994, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (direttiva 1999/94/CE). 2.2 Deve inoltre essere indicata la categoria relativa al consumo di carburante. Quest’ultima è data da un coefficiente di valutazione. Il coefficiente di valutazione è calcolato come segue:

400 * C coefficiente di valutazione = 4000 + 9 * P di cui: C: consumo di carburante del veicolo in kg/100 km P: peso a vuoto del veicolo secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV5 in kg Il testo delle direttive può essere richiesto all’Euro Info Center Schweiz, OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurigo (Internet: www.osec.ch/eics). Il testo può essere consultato sul sito della banca dati ufficiale UE www.europa.eu.int/eur-lex.

La suddivisione in categorie si presenta come segue:

Categoria Coefficiente di valutazione A ≤ 20.3 La base per la determinazione della categoria D è costituita dal consumo medio di carburante in chilogrammi per 100 chilometri per peso a vuoto medio di tutte le automobili nuove commercializzate in Svizzera. In seguito, le categorie sono determinate in modo che non più di un settimo rientri nella categoria A. La concentrazione utilizzata per convertire i litri in chilogrammi a 15° C ammonta a 745 kg/m3 per la benzina6, 829 kg/m3 per il diesel7 o

3 Forma e collocazione delle indicazioni

3.1 Le indicazioni di cui al numero2 della presente appendice devono essere apposte in modo ben visibile sull’autovettura o nelle sue vicinanze. La figura1 stabilisce l’impostazione e le dimensioni (297 × 210 mm) (DIN A4). Se le indicazioni devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l’impostazione è data dalla figura2. In tal caso, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 devono presentare le stesse dimensioni del carattere utilizzato nella figura1. 3.2 Nei testi promozionali, il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e la categoria devono essere indicati conformemente al numero2.2, qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Tali indicazioni devono inoltre essere presentate sui listini dei prezzi specifici per Paese e sulle liste con informazioni tecniche.

Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio dell’energia.

Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l’Ufficio dell’energia 1998.

Secondo la Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA).

4 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati conformemente all’articolo 97 capoverso 5 OETV9.

5 Informazione fornita dall’Ufficio federale

5.1 L’Ufficio federale informa i consumatori in merito al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 di cui al numero2. L’allegato2 della direttiva 1999/94/CE10 si applica per analogia. Esso valuta inoltre annualmente il consumo specifico di carburante del parco delle automobili nuove e informa sulla relativa evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi. 5.2 Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all’Ufficio federale o all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 maggio del precedente anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili neo-immatricolate:

  1. numero e categoria, per marca, tipo e modello;

  2. genere di carburante;

  3. peso a vuoto, cilindrata e potenza;

  4. il consumo specifico di carburante, in litri per 100 km, arrotondato al primo decimale;

  5. emissioni di CO2 in grammi per chilometro.

5.3 Il Controllo federale dei veicoli del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport comunica all’Ufficio federale o all’organo incaricato dall’Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell’anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante. 5.4 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell’Ufficio federale o dell’organo incaricato dall’Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell’approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

6 Disposizioni transitorie

6.1 Entro tre mesi al più tardi dall’entrata in vigore della presente appendice le nuove automobili devono essere munite delle indicazioni di cui al numero2.

6.2 I testi promozionali menzionati nel numero 3.2 devono essere muniti delle indicazioni di cui al numero2 al più tardi entro cinque mesi dall’entrata in vigore della presente appendice.

Figura 1 Efficienza energetica del veicolo Marca XXX Tipo XXX Carburante XXX Cambio XXX Peso XXXX kg Consumo di carburante X,X litri/100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra Consumo relativo Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati A [verde scuoro] B [verde chiaro] C [verde-giallo] D [giallo] E [giallo-arancione] [giallo-arancione] E F [arancione] G [rosso] Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energie-schweiz.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.

Validità della dichiarazione: 6. 2004 Figura 2 Parte in cui l’impostazione non è vincolante: informazioni generali, dati tecnici e prezzi. Deve contenere almeno il consumo di carburante, le emissioni di CO2 (secondo l’esempio) e il peso a vuoto.

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra Efficienza energetica del veicolo Consumo relativo Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati A [verde scuoro] B [verde chiaro] C [verde-giallo] D [giallo] E [giallo-arancione] [giallo-arancione] E F [arancione] G [rosso] Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energie-schweiz.ch. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici. Validità della dichiarazione: 6. 2004 Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.