RU 2002 3050
Ordinanza
concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti
nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 28 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 e 2
Per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 20 centesimi.
Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente secondo l’allegato2.
Art. 3 cpv.1 e 1bis
Per il latte proveniente da bovini nutriti senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 4 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 55 capoverso2 dell’ordinanza del 1° marzo 19952 sulle derrate alimentari:
a pasta extra dura;
a pasta dura;
a pasta semidura.
Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente secondo l’allegato2.
Art. 15 cpv. 5
Abrogato
Allegato 2
(art.2 cpv. 2) Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione Tenore in grasso Coefficiente in grammi di grasso per chilogrammo di latte 0-51.120
1.103
1.086
1.069
1.051
1.034
1.031
1.027
1.024
1.021
1.017
1.014
1.010
1.007
1.003 ≥ 40 1.000