RU 2002 3182
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i trattori agricoli
(OETV 2)
Modifica del 21 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Ai numeri 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 il termine «Allegato» è sostituito con «Allegato2
Art. N. 1 .4.1.1
Abrogato
Art. N. 2 .2, terza frase
2.2 … I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
Art. N. 2 .3
2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV.
Art. N. 2 .5.6
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro Direttiva di base Allegato alla Reg. ECE n. Norma CE/CEE direttiva OCSE n.
… 2.5.6 Emissioni diesel 2000/25/CE ECE-R 96
II
L’allegato è abrogato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.
21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |