RU 2002 326
Ordinanza
della legge sulle dogane
(OLD)
Modifica del 13 febbraio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 luglio 19261 della legge sulle dogane è modificata come segue:
Sezione 87
Art. 151 aggiungere la rubrica
Riscossione posticipata dell’amministrazione delle dogane
Art. 151a Riscossione posticipata dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Trattandosi di importazioni di prodotti agricoli per i quali sono fissate aliquote di dazio contingentali e che sono stati ammessi illecitamente a tali aliquote o a un’aliquota ridotta, l’Ufficio federale dell’agricoltura può fatturare la differenza di tributi per ordine dell’amministrazione delle dogane. L’Ufficio federale dell’agricoltura informa in merito l’amministrazione delle dogane.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.
13 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |