RU 2002 3350
Ordinanza
sulle indennità per perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 23a Contributi
Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo proveniente da un’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
500 15 000 0,162
000 19 200 0,165
200 21 300 0,169
300 23 400 0,173
400 25 500 0,177
500 27 600 0,181
600 29 700 0,188
700 31 800 0,196
800 33 900 0,204
900 36 000 0,212
000 38 100 0,219
100 40 200 0,227
200 42 300 0,238
300 44 400 0,250
400 46 500 0,262
500 48 600 0,273
600 50 700 0,285