Fonte

RU 2002 3355

Ordinanza
sul commercio ambulante

del 4 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 23 marzo 20011 sul commercio ambulante (legge federale); vista la legge federale del 19 marzo 19762 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca dell’autorizzazione di cui necessitano i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi per l’esercizio della loro attività in tutta la Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. commercianti ambulanti: persone fisiche che offrono merci o servizi ai sensi dell’articolo2 capoverso1 lettere a o b della legge federale;

  2. punto di vendita mobile limitato nel tempo: offerta di merce limitata nel tempo al di fuori di locali commerciali permanenti;

  3. baracconisti: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e cambiando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti;

  4. impresari circensi: persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e cambiando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico in o su impianti offrendogli spettacoli;

  5. impianti: macchine o strutture mobili, destinate o idonee ad essere montate e smontate ripetutamente per gli scopi descritti nelle lettere c-d;

  6. registro di controllo: registro contenente tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell’impianto, come piani di costruzione, attestati del pro- RS 943.11 duttore, calcoli, documenti tecnici, procedure di controllo da parte di un organismo d’ispezione e autorizzazione valida;

  7. registro d’ispezione: documentazione tecnica allestita da un organismo d’ispezione (art. 22) su mandato del baracconista o dell’impresario circense sulla base di un controllo a vista, per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo.

Sezione 2 Autorizzazione per i commercianti ambulanti

Art. 3 Merci escluse dal commercio ambulante

Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata figurano nell’allegato1 della presente ordinanza.

Art. 4 Eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione

Non necessita dell’autorizzazione chi:

  1. in un punto di vendita mobile limitato nel tempo e all’aperto, offre in vendita giornali, riviste, derrate alimentari destinate al consumo immediato o prodotti agricoli provenienti direttamente dal proprio campo e raccolti personalmente, ad eccezione dei fiori recisi;

  2. esercita l’attività di artista di strada o di musicista di strada;

  3. all’esterno di locali commerciali permanenti, entro spazi designati dall’autorità competente e nel corso di una manifestazione pubblica limitata nel tempo (mercato, kermesse, fiere, feste cittadine, di paese o di quartiere), offre per l’ordinazione o in vendita merci o servizi;

  4. in uno spazio delimitato dall’organizzazione e autorizzato dall’autorità competente (esposizioni o fiere), offre in vendita o per l’ordinazione merci o servizi.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali concernenti segnatamente l’uso comune accresciuto e gli esercizi pubblici.

Art. 5 Cantone competente per la presentazione della domanda d’autorizzazione

Le domande d’autorizzazione devono essere presentate:

  1. nel Cantone in cui il commerciante ambulante o l’impresa per cui lavora è iscritto nel registro di commercio;

  2. nel Cantone di domicilio, se né il commerciante ambulante né l’impresa per cui lavora sono iscritti nel registro di commercio;

  3. nel Cantone in cui è stata avviata per la prima volta l’attività di commercio ambulante, nel caso di persone con dimora o domicilio all’estero.

Art. 6 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione

La domanda deve essere presentata su modulo ufficiale all’autorità cantonale competente oppure all’impresa o all’associazione di categoria autorizzate ai sensi della

sezione 3 2 Le domande all’autorità cantonale competente devono essere presentate almeno

venti giorni prima dell’inizio previsto dell’attività, o della scadenza dell’autorizzazione. Nei casi di rigore l’autorità cantonale può concedere un termine più breve.

Art. 7 Documenti da allegare alla domanda

I documenti previsti nell’articolo4 capoverso2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;

  2. il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, nella licenza di condurre o nella carta d’identità valida; nella procedura di domanda scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati;

  3. l’estratto del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato nel corso dell’ultimo mese;

  4. l’attestato di domicilio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dodici mesi.

La domanda deve essere corredata di due fotografie formato passaporto recenti del commerciante ambulante.

Gli estratti del registro di commercio e del casellario giudiziale, il documento di identità e l’attestato di domicilio rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispondenti documenti svizzeri.

Art. 8 Esame della domanda

Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente oppure l’impresa o l’associazione di categoria ai sensi della sezione 3 può respingerla affinché sia rettificata o completata.

L’autorità cantonale competente chiede un preavviso al Segretariato di Stato dell’economia (Seco) se, sulla base dell’esame dell’estratto del casellario giudiziale, entra in linea di conto un rifiuto dell’autorizzazione in virtù dell’articolo4 capoverso1 della legge federale. A tal fine l’autorità cantonale trasmette senza indugio al Seco la domanda di autorizzazione e l’estratto del casellario giudiziale, comunicando la data in cui il richiedente intende iniziare l’attività.

Prima di dare il suo preavviso, il Seco può consultare presso le autorità giudiziarie competenti i documenti penali del richiedente. Dopo di che comunica immediatamente il suo preavviso motivato all’autorità cantonale.

Art. 9 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione

L’autorità cantonale competente rilascia o rinnova l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo4 della legge federale,.

Essa notifica al commerciante ambulante l’autorizzazione e gli consegna la tessera di legittimazione.

Nel caso di commercianti ambulanti stranieri che soggiornano o sono domiciliati all’estero, l’autorità cantonale può adeguare la durata di validità dell’autorizzazione in funzione della legislazione sugli stranieri applicabile.

Art. 10 Rifiuto e revoca dell’autorizzazione

Se le condizioni per il rilascio non sono soddisfatte (art.4 della legge federale) l’autorità rifiuta l’autorizzazione; la revoca esigendo la restituzione della tessera di legittimazione, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte (art.10 della legge federale).

Art. 11 Contenuto e forma della tessera di legittimazione

Sulla tessera di legittimazione figurano l’identità del commerciante ambulante, l’impresa o le imprese rappresentate, l’autorità che ha rilasciato la tessera e la durata di validità della stessa.

La carta di legittimazione indica che è fatta salva la legislazione degli stranieri.

Il Seco è competente per l’uniformità della tessera di legittimazione.

Art. 12 Obblighi dei commercianti ambulanti

Durante l’esercizio dell’attività il commerciante ambulante deve avere con sé la tessera di legittimazione rilasciata a suo nome. Su richiesta, deve presentarla alla clientela e agli organi preposti al controllo.

Egli deve comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente i cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti di cui all’articolo4 della legge federale.

Sezione 3 Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte

di imprese e associazioni di categoria

Art. 13 Domanda

Le imprese svizzere e le associazioni di categoria che intendono rilasciare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi possono chiedere un’abilitazione al Cantone della loro sede statutaria.

Alla domanda devono allegare:

a. un estratto del registro di commercio rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;

  1. in caso di associazioni di categoria non iscritte nel registro di commercio, una copia degli statuti;

  2. una descrizione dell’attività dei commercianti ambulanti a cui sarà rilasciata la tessera di legittimazione;

  3. l’attestazione, firmata da un organo con diritto di firma, che la tessera di legittimazione sarà rilasciata unicamente ai dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi che adempiono le condizioni legali.

Art. 14 Rilascio dell’abilitazione

L’autorità cantonale competente accorda l’abilitazione a rilasciare la tessera di legittimazione se le condizioni di cui all’articolo8 della legge federale sono adempiute.

Art. 15 Diritti e obblighi delle imprese e associazioni di categoria abilitate

Le imprese e le associazioni di categoria abilitate:

  1. rilasciano la tessera di legittimazione direttamente ai propri dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi;

  2. rinnovano la tessera di legittimazione.

Se entra in linea di conto un rifiuto del rilascio in virtù dell’articolo4 capoverso 1 della legge federale, le imprese o le associazioni di categoria abilitate trasmettono il modulo di domanda e l’estratto del casellario giudiziale della persona interessata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima li inoltra al Seco.

Esse rilasciano le tessere di legittimazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo11.

Entro sette giorni dalla consegna o dal rinnovo della tessera di legittimazione, esse inviano all’autorità cantonale competente:

  1. una copia del modulo di domanda del commerciante ambulante;

  2. una copia dell’estratto del casellario giudiziale del commerciante ambulante;

  3. una copia della tessera di legittimazione rilasciata o rinnovata.

Art. 16 Revoca della tessera di legittimazione da parte delle imprese e delle associazioni di categoria abilitate

Le imprese e le associazioni di categoria abilitate revocano le tessere di legittimazione da loro rilasciate ai commercianti ambulanti se le condizioni di cui all’articolo10 della legge federale sono soddisfatte. Esse comunicano all’autorità cantonale competente la revoca della tessera e ne indicano i motivi. Alla comunicazione allegano la tessera revocata.

Se sussistono dubbi circa l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo10 capoverso1 della legge federale, esse ne informano tempestivamente l’autorità cantonale competente. Questa effettua, se del caso in collaborazione con il Seco, gli accertamenti corrispondenti e, se le condizioni di cui all’articolo10 capoverso1 della legge federale sono adempiute, ordina alle imprese e alle associazioni di categoria abilitate di revocare la tessera di legittimazione.

Art. 17 Compiti dell’autorità cantonale competente

L’autorità cantonale competente controlla per sondaggio se le imprese e associazioni di categoria abilitate soddisfano le condizioni legali. A tale scopo controlla periodicamente le copie degli estratti del casellario giudiziale e delle tessere di legittimazione.

Può revocare direttamente la tessera di legittimazione a singoli commercianti ambulanti, se le condizioni di cui all’articolo10 della legge federale sono adempiute.

Art. 18 Revoca dell’abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione

Se constata che un’impresa o un’associazione di categoria abilitata a rilasciare tessere di legittimazione non garantisce più il rispetto delle prescrizioni legali, l’autorità cantonale competente le revoca l’abilitazione. Può impartirle un termine per ritirare le tessere di legittimazione dei dipendenti, soci o dipendenti di questi ultimi.

L’abilitazione è revocata anche all’impresa o all’associazione di categoria che viene sciolta o le cui attività non hanno più alcun rapporto con il commercio ambulante.

Sezione 4 Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi

Art. 19 Cantone competente per la presentazione della domanda d’autorizzazione

Le domande d’autorizzazione devono essere presentate:

  1. nel Cantone in cui il baracconista o l’impresario circense è iscritto nel registro di commercio;

  2. nel Cantone di domicilio, se né il baracconista né l’impresario circense sono iscritti nel registro di commercio;

  3. nel Cantone in cui per la prima volta è stato montato l’impianto, nel caso di persone con dimora, domicilio o sede all’estero.

Art. 20 Domanda di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività conformemente alle disposizioni dell’articolo6.

I documenti previsti nell’articolo5 capoverso2 della legge federale devono soddisfare i requisiti seguenti:

  1. l’estratto del registro di commercio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi tre mesi;

  2. il documento di identità può essere presentato in forma di passaporto valido, di licenza di condurre o di carta d’identità valida; nella procedura di domanda scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati.

L’autorizzazione esistente deve essere allegata alla domanda di rinnovo.

Gli estratti del registro di commercio e i documenti di identità rilasciati all’estero devono essere equivalenti ai corrispettivi documenti svizzeri.

Art. 21 Attestato di sicurezza

Il richiedente deve dimostrare che la sicurezza degli impianti utilizzati è stata controllata da un organismo d’ispezione.

L’attestato di sicurezza deve essere rinnovato con la periodicità specificata nell’allegato2. Esso è parimenti rinnovato qualora siano effettuate modifiche essenziali all’impianto.

Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:

  1. tutti gli impianti di altezza inferiore a cinque metri non accessibili al pubblico, per esempio baracconi per il tiro a segno e altri giochi;

  2. apparecchi che misurano la forza;

  3. tende con una superficie al suolo inferiore a 75 m2;

  4. palcoscenici con una superficie al suolo inferiore a 100 m2;

  5. palchi di altezza inferiore a un metro;

  6. tettoie di altezza inferiore a cinque metri.

Art. 22 Requisiti dell’organismo d’ispezione

L’organismo d’ispezione deve:

  1. essere accreditato dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione;

  2. essere riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o

  3. essere abilitato o riconosciuto ad altro titolo dal diritto federale.

Il Seco riconosce, d’intesa con il SAS, un organismo d’ispezione estero il quale non adempie nessuna delle condizioni di cui al capoverso1, se può essere reso verosimile che:

  1. le procedure di verifica applicate soddisfano i requisiti svizzeri; e

  2. l’organismo estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione

L’organismo d’ispezione controlla la sicurezza degli impianti secondo le regole tecniche riconosciute, in particolare secondo le norme tecniche designate dal Seco; quest’ultimo designa, per quanto possibile norme armonizzate a livello internazionale. Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte.

Il controllo della sicurezza avviene mediante un controllo a vista e sulla base del registro di controllo, o, in assenza di questo, sulla base del registro d’ispezione.

L’organismo d’ispezione iscrive nel registro di controllo o nel registro d’ispezione i dati seguenti:

  1. designazione dell’impianto;

  2. numero di fabbricazione o di identificazione dell’impianto;

  3. data del controllo della sicurezza;

  4. nome e indirizzo dell’organismo d’ispezione;

  5. nome e indirizzo del servizio che ha accreditato l’organismo d’ispezione o di un altro organismo che lo ha riconosciuto o abilitato ad altro titolo, nonché data dell’accreditamento, del riconoscimento o dell’abilitazione;

  6. data in cui deve essere rinnovato l’attestato di sicurezza;

  7. disposizioni accessorie quali oneri o eccezioni.

Art. 24 Attestato di assicurazione responsabilità civile sufficiente

Oltre a presentare la domanda, il richiedente deve dimostrare di avere stipulato, con un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera, un’assicurazione la quale:

  1. copre a sufficienza la sua responsabilità civile;

  2. copre l’attività commerciale in Svizzera, per la quale il richiedente chiede un’autorizzazione; e

  3. è valida per tutta la durata dell’autorizzazione richiesta.

L’importo minimo di copertura assicurativa per tipo d’impianto figura nell’allegato3.

In casi eccezionali, un richiedente con sede o domicilio all’estero può essere assicurato anche presso un assicuratore non ammesso a operare in Svizzera, per quanto siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi1 lettere a–c e 2.

Art. 25 Autorizzazione

Se la domanda non è compilata correttamente o è incompleta, l’autorità cantonale competente può respingerla affinché sia rettificata o completata.

L’autorità cantonale competente rilascia l’autorizzazione se le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 24 della presente ordinanza sono adempiute. All’azienda che gestisce più impianti è rilasciata una sola autorizzazione.

L’autorizzazione o una copia di essa qualora l’autorizzazione concerna più impianti è allegata al registro di controllo o al registro d’ispezione.

L’autorizzazione dev’essere adeguata in caso di cambiamenti rilevanti a un impianto e in caso di trasferimento di proprietà degli impianti. I baracconisti e gli impresari circensi devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale competente detti cambiamenti e quelli rilevanti subentrati nei documenti concernenti l’autorizzazione di cui all’articolo5 della legge federale.

Sezione 5 Sorveglianza e tasse

Art. 26 Sorveglianza ed esecuzione

I Cantoni sono competenti per la sorveglianza sulle attività dei commercianti ambulanti, dei baracconisti e degli impresari circensi esercitate sul loro territorio.

Essi designano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca delle autorizzazioni.

Essi provvedono affinché i richiedenti siano informati in merito a tutte le ulteriori condizioni amministrative che essi devono osservare nell’esercizio della loro professione.

Le persone incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza comunicano all’autorità cantonale competente tutti i fatti che possono motivare la revoca dell’autorizzazione o dell’abilitazione.

Il Seco sorveglia l’esecuzione della legge federale e della presente ordinanza. È autorizzato a emanare istruzioni e circolari destinate ai Cantoni e a esigere dagli stessi informazioni e documenti, ai fini di un’esecuzione uniforme. Fattura ai Cantoni il materiale ad essi fornito per la consegna della tessera di legittimazione.

Art. 27 Estratti del casellario giudiziale dei commercianti ambulanti

Se vi sono indizi che le condizioni legali non sono più adempiute, l’autorità cantonale competente può ingiungere alla persona interessata di presentare un estratto attuale del casellario giudiziale.

Art. 28 Tasse

Per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione per commercianti ambulanti, baracconisti e impresari circensi sono prelevate le seguenti tasse:

  1. 200 franchi per l’esame e la decisione;

  2. 50 franchi per il rilascio della tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti.

I Cantoni riducono in modo adeguato la tassa per le autorizzazioni la cui durata di validità è più breve di quella prevista dalla legge.

Per il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’abilitazione a imprese e associazioni di categoria che rilasciano la tessera di legittimazione sono prelevate le seguenti tasse:

  1. 1000 franchi per l’esame e la decisione;

  2. 30 franchi per la tessera di legittimazione per i commercianti ambulanti;

L’esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro notevolmente superiore rispetto all’esame dei documenti svizzeri corrispondenti e la richiesta di una decisione preliminare sono fatturati nella misura di 100 franchi all’ora. Ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora intera.

Gli sborsi quali segnatamente i costi per perizie sono fatturati a parte e aggiunti all’ammontare della tassa.

Sezione 6 Protezione dei dati

Art. 29

Il Seco, le autorità cantonali competenti e le imprese e associazioni di categoria abilitate sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi trattati. Essi adottano, nel proprio ambito, le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati personali.

I dati personali devono essere distrutti al più tardi10 anni dopo il loro rilevamento. Sono salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19985 sull’archiviazione o delle leggi cantonali in materia di archiviazione.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 30 Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti

Le imprese iscritte nel registro di commercio svizzero che desiderano, per i propri viaggiatori grossisti, una tessera internazionale di legittimazione industriale ai sensi della Convenzione internazionale del 3 novembre 19236 per la semplificazione delle formalità doganali possono ottenerla presentando una domanda scritta al Seco.

Sono considerati viaggiatori grossisti le persone che si procurano ordinazioni di merci da commercianti, imprese o amministrazioni pubbliche o private che rivenderanno le merci o le utilizzeranno nell’esercizio della propria attività.

La domanda deve essere corredata di un estratto del registro di commercio, dei dati personali del viaggiatore grossista e di una sua foto. Il Seco rilascia la tessera conformemente alle disposizioni della Convenzione.

La tassa da versare al Seco per il rilascio della tessera internazionale di legittimazione industriale ammonta a 60 franchi. La tassa per il rinnovo ammonta a 30 franchi.

Art. 31 Disposizioni transitorie

A partire dall’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza, i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi necessitano, per l’esercizio della propria attività, di un’autorizzazione conforme alle esigenze della legge federale e della presente ordinanza; in merito all’attestato di sicurezza degli impianti si applicano le seguenti disposizioni transitorie.

L’attestato di sicurezza degli impianti di baracconisti e impresari circensi ai sensi dell’articolo 21 dev’essere presentato, per la prima volta, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e della presente ordinanza. Fino al momento della presentazione di tale attestato, la prova della sicurezza avviene secondo le disposizioni cantonali vigenti.

Per gli impianti che, al momento dell’entrata in vigore della legge federale e della presente ordinanza, non dispongono di un registro di controllo o di un registro d’ispezione ai sensi dell’articolo 23 capoverso3, deve essere allestito da un organismo d’ispezione, entro i termini seguenti, un registro d’ispezione:

  1. per gli impianti delle categorie1 e 2 di cui all’allegato2, entro due anni

  2. per gli impianti della categoria3 di cui all’allegato2, entro cinque anni

  3. per gli impianti della categoria4 di cui all’allegato2, entro otto anni 4 Fino all’allestimento del registro d’ispezione di cui al capoverso3, la sicurezza degli impianti è esaminata annualmente da un organismo d’ispezione unicamente sulla base di un controllo a vista. L’attestato di sicurezza è rilasciato in un documento contenente i dati menzionati nell’articolo 23 capoverso3.

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d’esecuzione del 5 giugno 19317 della legge federale sui viaggiatori di commercio è abrogato.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 3) Lista delle merci, la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa 1. Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti ambulanti:

  1. apparecchiature mediche la cui utilizzazione comporta rischi per la salute;

  2. dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’ordinanza del 17 ottobre 20018 relativa ai dispositivi medici;

  3. armi, parti essenziali di armi, munizioni e elementi di munizioni nonché oggetti che, a causa del loro aspetto, possono essere scambiati per armi vere, come armi ad aria compressa, armi a base di CO2, imitazioni di armi, scacciacani e Soft Air Gun;

  4. bevande contenenti alcol; sono tuttavia autorizzate la raccolta di ordinazioni per bevande fermentate e la raccolta di ordinazioni e la vendita di bevande fermentate sul mercato.

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:

  1. lavori di metalli preziosi, plurimetalli, lavori placcati e imitazioni in virtù dell’articolo 23 della legge del 20 giugno 19339 sul controllo dei metalli preziosi;

  2. biglietti di lotterie in virtù degli articoli9 e 40 della legge federale dell’8 giugno 192310 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;

  3. esplosivi e pezzi pirotecnici in virtù della legge del 25 marzo 197711 sugli esplosivi;

  4. veleni in virtù dell’articolo13 capoverso1 della legge del 21 marzo 196912 sui veleni;

  5. medicamenti delle categorie di consegna A, B, C e D in virtù dell’articolo 23 della legge del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici;

  1. uova da consumo in virtù dell’articolo5 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle uova; carne e uova da consumo in virtù dell’articolo 2 dell’ordinanza del 3 novembre 199915 sulle dichiarazioni agricole e all’occorrenza altri prodotti agricoli soggetti all’obbligo di dichiarazione in virtù dell’articolo11 della legge del 29 aprile 199816 sull’agricoltura;

  2. animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, nonché volatili e conigli in virtù dell’articolo 21 della legge del 1° luglio 196617 sulle epizoozie.

Allegato 2

(art. 21) Periodicità del rinnovo dell’attestato di sicurezza Tipo di impianto Termine massimo per il rinnovo Categoria 1 Tendoni5 anni Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti2 anni Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali3 anni Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici.4 anni

Allegato 3

(art. 24 cpv. 2) Lista delle coperture richieste per l’assicurazione di responsabilità civile dei baracconi da fiera e dei circhi in funzione del potenziale pericolo degli impianti Tipo di impianto Copertura minima (mio. di fr.) Categoria 1 Tendoni 20 Categoria 2 Giostre particolari con movimenti orizzontali, verticali e ribaltamento, otto volanti, ruote giganti 15 Categoria 3 Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 5 Categoria 4 Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma), giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre, scivoli, impianti semplici2