RU 2002 3472
Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente la modifica dell’allegato alla legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali in relazione all’entrata in vigore
della legge federale concernente l’Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(Revisione 2 dell’allegato alla LPGA)
del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 83 capoverso2 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012,
decreta:
I
L’allegato alla (LPGA) è modificato come segue, prima dell’entrata in vigore:
11. Legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal)
Art. 1 4
Secondo l’allegato alla LPGA
Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
secondo l’allegato alla LPGA;
secondo l’allegato alla LPGA;
riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66;
secondo l’allegato alla LPGA;
secondo l’allegato alla LPGA.
Il testo del capoverso2 lettera c adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato prima dell’entrata in vigore.
Art. 90a 5 Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA6, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero. Questa giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoverso 2quinquies.
Art. 91 7 Tribunale federale delle assicurazioni
Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità e della Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 19438 sull’organizzazione giudiziaria.
16. Legge del 25 giugno 19829 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
Art. 14 cpv.1 e 2 primo periodo 10
Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art.9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
malattia (art. 3 LPGA11, infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. ...
Modifica del diritto vigente.
Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell’allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato prima dell’entrata in vigore.
Modifica del diritto vigente.
II
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |