RU 2002 377
Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza:
degli impiegati delle unità amministrative dell’Amministrazione federale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento;
dei militari;
di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell’ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
di impiegati dei Cantoni.
Art. 2 Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza
Le funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell’allegato1.
Le funzioni dell’esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell’allegato2.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall’Assemblea federale e dal Consiglio federale.
Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati1 e 2.
RS 120.4
La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati. Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.
Art. 3 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.
Capitolo 2 Modalità della procedura di controllo
Sezione 1 Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Impiegati della Confederazione
Nell’Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all’allegato1.
Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell’offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l’autorità competente ai sensi dell’articolo2 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all’articolo2, a controlli di sicurezza periodici.
Art. 5 Militari
Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 6 Terzi
Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se:
a. nell’ambito di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.
Art. 7 Impiegati dei Cantoni
Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell’autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell’ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.
Sezione 2 Procedura di controllo
Art. 8 Verifica preventiva
Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un’altra funzione.
Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l’autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l’articolo 19.
Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d’intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.
Art. 9 Graduazione dei controlli di sicurezza
I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente:
controllo di sicurezza di base;
controllo di sicurezza ampliato;
controllo di sicurezza ampliato con audizione.
Art. 10 Controllo di sicurezza di base
È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di:
impiegati dell’Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDEN- ZIALE;
militari conformemente all’articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell’esercito svizzero;
persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta2.
Nell’ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.
Se una persona figura nei registri di cui all’articolo 20 capoverso2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all’articolo 12.
Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di:
impiegati dell’Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;
militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO;
persone che hanno accesso a materiale dell’esercito SEGRETO;
persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette2 e 3;
persone che hanno accesso a informazioni estere classificate;
persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera all’estero nell’ambito di una missione ufficiale;
persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali;
persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
militari conformemente all’articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell’esercito svizzero;
militari conformemente all’articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell’esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti o aiutanti di stato maggiore.
Nell’ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso2 lettere a-e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.
Se una persona figura nei registri di cui all’articolo 20 capoverso2 lettere a-d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all’articolo 12.
Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione
È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:
hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione.
Nell’ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all’articolo 20 capoverso2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.
In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l’autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».
Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).
Sezione 3 Svolgimento del controllo di sicurezza
Art. 13 Avvio del controllo di sicurezza
L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:
per gli impiegati dell’Amministrazione federale: l’autorità competente per preparare l’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;
per i membri di formazioni federali dell’esercito, della riserva di personale e degli stati maggiori del Consiglio federale: il Gruppo del personale dell’esercito in seno al DDPS oppure i comandanti di truppa e di scuola dell’esercito svizzero per il tramite del Gruppo del personale dell’esercito;
per i membri di formazioni cantonali dell’esercito e le reclute: l’amministrazione militare cantonale oppure i comandanti di truppa e di scuola dell’esercito svizzero per il tramite dell’amministrazione militare cantonale;
per terzi che partecipano a progetti classificati: l’autorità che affida il pertinente mandato;
per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità competente designata dal Cantone.
Art. 14 Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza
Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all’adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all’articolo9. Essa invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».
Se acconsente all’esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.
L’autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 18.
Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.
Art. 15 Autorizzazioni
Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che:
autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all’articolo 20 capoverso2 lettere a-d LMSI;
acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.
L’autorizzazione per l’interrogazione di terze persone ai sensi dell’articolo 20 capoverso2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.
L’autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.
Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.
Art. 16 Interruzione del controllo di sicurezza
Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.
Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.
Art. 17 Raccolta dei dati
Per l’adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:
al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)4;
al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)5;
Cfr. RS 331
Cfr. RS 172.213.61
al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)6;
al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS)7.
Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.
Art. 18 Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati
Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all’articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).
Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.
Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all’estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.
Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso3 per via elettronica.
Art. 19 Ripetizione del controllo di sicurezza
Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni:
nei confronti delle persone di cui all’articolo 11 capoverso1 lettere a-e;
nei confronti delle persone di cui all’articolo 12 capoverso1 lettere a e b.
La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.
Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell’assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego all’estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso1.
Cfr. RS 120.3
Cfr. RS 361.2
Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d’intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all’estero.
Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.
L’autorità richiedente è responsabile dell’avvio della ripetizione del controllo.
La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.
Capitolo 3 Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 20 Diritto di essere sentiti
Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d’essere sentita offrendole l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.
La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l’articolo9 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.
La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:
alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati;
alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti);
all’apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
Art. 21 Decisione
Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all’esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:
a. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza;
una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva;
una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
una decisione d’accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.
La decisione è notificata alla persona interessata nonché all’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 13 a destinazione dell’istanza decisionale ai sensi dell’articolo 23 e, all’occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.
Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.
Art. 22 Rimedi giuridici
Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS.
Art. 23 Istanze decisionali
Sono competenti per l’assunzione o per l’attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali):
per gli impiegati dell’Amministrazione federale: l’autorità incaricata dell’assunzione o dell’attribuzione dei compiti;
per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l’organo incaricato dell’amministrazione o del controllo di corpo;
per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata: 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato maggiore dell’esercito o delle truppe d’armata (compresa la riserva di personale): il capo dello Stato maggiore generale, 2. per i militari incorporati in altri stati maggiori o in altre unità: il comandante competente del corpo d’armata e il comandante delle Forze aeree, 3. per i militari in addestramento presso scuole: il direttore/l’ispettore delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto o delle truppe della logistica nonché il direttore/capo dell’istruzione delle Forze aeree;
per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l’autorità federale che affida il mandato;
per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità competente designata dal Cantone.
Art. 24 Conseguenze della decisione
L’istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.
Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l’istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.
L’istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest’ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.
Se, nell’ambito di un controllo relativo a un militare, l’istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA).
L’istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.
Capitolo 4 Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati
Art. 25 Trattamento dei dati
Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.
Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.
Art. 26 Utilizzazione dei dati
Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell’articolo 17; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.
Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 27 Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli
Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.
Se prima della scadenza di questo termine l’autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.
I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 20 gennaio 199910 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.
Art. 29 Disposizioni transitorie
Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valevoli fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.
Le persone che, in seno all’Amministrazione federale o all’esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell’elenco di cui all’articolo2, sono sottoposte al controllo se l’autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza.
Nel caso delle persone di cui al capoverso2, l’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art.2 cpv. 1) Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone11 (Stato: settembre 2001) 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale Funzioni Segretari generali nonché loro supplenti, vicecancelliere e vicecancelliera Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione Capi dell’informazione dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione nonché loro supplenti Segretari dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione Relatori e consulenti (eccettuati i relatori specializzati del DFI) Segretari di Stato Procuratore/procuratrice generale della Confederazione e procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti: – Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Ufficio federale della cultura – MeteoSvizzera – Ufficio federale della sanità pubblica – Ufficio federale di statistica – Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Ufficio federale dell’assicurazione militare – Aggruppamento per la scienza e la ricerca – Politecnici federali e Consiglio dei Politecnici federali
Giusta l’art.2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.
– gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: Istituto Paul Scherrer; Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio; Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca; Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; Istituto svizzero di diritto comparato; Istituto federale della proprietà intellettuale – Ufficio federale dell’educazione e della scienza – Ufficio federale di metrologia e di accreditamento – Ufficio federale del personale – Cassa federale d’assicurazione – Regìa federale degli alcool – Ufficio federale delle costruzioni e della logistica – Controllo federale delle finanze – Ufficio federale di veterinaria – Ufficio federale delle abitazioni – Ufficio federale dei trasporti – Ufficio federale dell’aviazione civile – Ufficio federale delle acque e della geologia – Ufficio federale delle strade – Ufficio federale delle comunicazioni – Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio – Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2. Funzioni supplementari in singoli dipartimenti e uffici CaF Nessuna funzione supplementare DFAE Membri dei servizi diplomatici Membri dei servizi consolari Servizi generali, secondo l’elenco degli obblighi DFI Nessuna funzione supplementare DFGP SG SG DFGP - Ispettorato & Capo compiti speciali SG DFGP - Ispettorato & Capo supplente compiti speciali SG DFGP - Ispettorato & Consulente per la protezione dei dati compiti speciali del Dipartimento SG DFGP - Risorse Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento SG DFGP Coordinatore sicurezza interna federale SG DFGP - ICS Capo SG DFGP - ICS Capo supplente SG DFGP - ICS Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità SG DFGP - ICS Controllore SG DFGP - ICS Responsabile per la gestione della qualità SG DFGP - ICS Incaricato per la sicurezza informatica SG DFGP - ICS Capo stato maggiore del personale SG DFGP - ICS Capidivisione SG DFGP - ICS Sostituti dei capidivisione SG DFGP - ICS Capisezione SG DFGP - ICS Sostituti dei capisezione SG DFGP - ICS Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale UFP UFP Stato maggiore di direzione Capo di stato maggiore UFP Politica e direzione Capo dell’Ufficio UFP Politica e direzione
Collaboratori scientifici dell’Ufficio UFP Pianificazione dell’Ufficio Controllore UFP Pianificazione dell’Ufficio Coordinatore della polizia UFP Comunicazione Capo UFP Comunicazione Capo supplente UFP Servizio giuridico Capo UFP Servizio giuridico Capo supplente UFP Servizio giuridico Collaboratori scientifici (giuristi) UFP Servizio giuridico Consulente per la protezione dei dati UFP CC Situazioni di crisi e Capo interventi all’estero UFP CC Situazioni di crisi e Capo supplente interventi all’estero UFP CC Situazioni di crisi e Relatori specializzati ed esperti di siinterventi all’estero tuazioni di crisi, Interpol / Europol e cooperazione internazionale in materia di polizia UFP PGF Capodivisione principale = direttore supplente (cfr. elenco generale) UFP PGF Sostituto del capodivisione principale UFP PGF Capidivisione UFP PGF Capi dei commissariati UFP PGF Sostituti dei capi dei commissariati UFP PGF Inquirenti inchieste preliminari + inquirenti UFP PGF Collaboratori specialisti scientifici, giuridici e di polizia UFP PGF Coordinatori con funzione di desk officer e coordinatori tra i Paesi UFP PGF Ufficiali di collegamento tra i Paesi, Interpol, Europol UFP PGF Capi intervento, commissari UFP PGF Assistenza Assistenti nell’applicazione informatinell’applicazione in- ca POLSYS formatica POLSYS UFP PGF Servizio di controllo Capo del Servizio di controllo UFP PGF Servizio di controllo Sostituto del capo del Servizio di controllo UFP SFS Capodivisione UFP SFS Capo di stato maggiore UFP SFS Sostituto del capo di stato maggiore UFP SFS Capisezione UFP SFS Sostituti dei capisezione UFP SFS Commissari e ispettori UFP SFS Organizzazione di Capo del Servizio d’allarme protezione UFP SFS Organizzazione di Sostituto del capo del Servizio protezione d’allarme UFP SFS Organizzazione di Capi intervento del servizio diurno e protezione notturno del Parlamento, di Palazzo federale e delle ricezioni esterne UFP SFS Organizzazione di Membri (personale addetto alla riceprotezione zione) UFP SFS Organizzazione di Capo, capo supplente e collaboratori protezione durante le sessioni UFP SFS Consulenti specializzati UFP SAP Capodivisione principale UFP SAP Sostituto del capodivisione principale UFP SAP Capidivisione UFP SAP Sostituti dei capidivisione UFP SAP Capisezione, capi dei commissariati e capi degli Uffici
centrali UFP SAP Sostituti dei capisezione, dei capi dei commissariati e dei capi degli Uffici centrali UFP SAP Commissari UFP SAP Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Servizi Capodivisione UFP Servizi Sostituto del capodivisione UFP Servizi Capisezione UFP Servizi Sostituti dei capisezione UFP Servizi Capiservizio + responsabili dei servizi UFP Servizi Sostituti dei capiservizio + sostituti dei responsabili dei servizi UFP Servizi Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Supporto Capodivisione UFP Supporto Sostituto del capodivisione UFP Supporto e sicurezza Capo UFP Supporto e sicurezza Capo supplente UFG UFG Divisione dell’assistenza Capodivisione UFG Divisione dell’assistenza Sostituto del capodivisione UFG Divisione dell’assistenza Capisezione UFG Divisione dell’assistenza Sostituti dei capisezione UFG Divisione dell’assistenza Collaboratori specialisti (giuristi) UFG Divisione dell’assistenza Impiegati specialisti MPC MPC Procuratore/procuratrice generale della Confederazione MPC Procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione MPC Procuratori federali MPC Procuratori federali supplenti MPC Assistenti dei procuratori federali MPC Servizio giuridico Capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Sostituto del capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Giuristi MPC Consulente in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici MPC Assistenza giudiziaria & Capo MPC Assistenza giudiziaria & Capo supplente MPC Assistenza giudiziaria & Giuristi MPC Servizio di stato maggiore Capo MPC Servizio di stato maggiore Capo supplente MPC Servizio di stato maggiore Collaboratori specialisti MPC Servizio degli esperti Capo finanziari MPC Servizio degli esperti Esperti finanziari finanziari MPC Attuario / verbalista del capo Esecuzione dell’assistenza giudiziaria MPC Attuari / verbalisti dei procuratori pubblici della Confederazione MPC Segretario/a di direzione MPC Addetto stampa MPC Sostituto dell’addetto stampa DDPS – SG Stato maggiore Collaboratori Informazione e documentazione Capo e sostituto del capo Divisione di stato maggiore Capo e sostituto del capo Collaboratori della Divisione di stato maggiore Centro per gli affari politici Capo e sostituto del capo Ispettorato Capo Collaboratori dell’ispettorato Informatico
del Dipartimento Capo Collaboratori Ufficio per l’analisi della situa- Capo zione e l’identificazione tempe- Collaboratori dell’Ufficio per l’analisi stiva della situazione e l’identificazione tempestiva Servizio informazioni strategico Capo Collaboratori del Servizio informazioni strategico Divisione giuridica Capo Collaboratori Ufficio dell’uditore in capo Collaboratori Ufficio federale della protezione Collaboratori civile – Stato maggiore generale (SMG) Stato maggiore del capo dello Collaboratori personali di stato mag- Stato maggiore generale (CSMG) giore Informazione Controlling dell’esercito Ispettorato delle finanze Stato maggiore di condotta del CSMG Divisione della protezione delle Collaboratori informazioni e delle opere (DPIO) Stato maggiore di condotta del Collaboratori CSMG Ufficio degli addetti alla difesa Collaboratori Addetti alla difesa Servizi centrali Assistente Servizio giuridico Informatica Servizio informazioni militare Gruppo della dottrina e Collaboratori dell’istruzione operativa (Grdio) Gruppo per il promovimento Collaboratori della pace e la cooperazione in materia di sicurezza (Grppcs) Gruppo dell’aiuto alla condotta Dottrina e coordinamento dei progetti (Grac) Cdo br trm 41 Servizio delle trasmissioni coordinate della difesa integrata e infrastrutture di comando del Governo Sezione delle reti d’ambasciata Divisione della telematica delle Grandi Unità Divisione della guerra elettronica Divisione del servizio del comando Gruppo della logistica (Grlog) Stato maggiore Divisione della logistica: concezione e condotta Divisione della circolazione e dei trasporti Gruppo operazioni (Grop) Stato maggiore Divisione della condotta e dell’impiego Divisione della mobilitazione Comando della sicurezza militare Gruppo del personale Reclutamento dell’esercito (GrpEs) Divisione dell’esercizio Divisione delle scuole/dei corsi e degli affari relativi agli ufficiali Divisione delle truppe Gruppo della pianificazione Stato maggiore (Grpian) Sezione della pianificazione generale Divisione della pianificazione degli studi prospettivi Divisione della pianificazione dell’esercito Divisione della pianificazione dell’armamento Divisione degli immobili militari Gruppo della sanità (Grsan) Stato maggiore Divisione della condotta e dei servizi coordinati Divisione dei servizi medici
Divisione della farmacia dell’esercito – Forze terrestri (FT) Capo delle Forze terrestri Collaboratori addetti alla comunicazione Collaboratori dell’office management Stato maggiore Collaboratori di stato maggiore Servizi centrali Capo e collaboratori addetti all’informatica Capo e collaboratori del Servizio giuridico Capo e collaboratori della pianificazione interna e del controlling Capo e collaboratori del Servizio di traduzione Ufficio federale delle intendenze Stato maggiore del direttore delle Forze terrestri (UFIFT) dell’UFIFT Servizi centrali Esercizio e manutenzione Infrastruttura e ambiente Materiale dell’esercito e beni di sostegno Rifornimento Esercizio A e infrastruttura Esercizio B e materiale dell’esercito Esercizio C e infrastruttura Gruppo del personale insegnante Uff e suff istruttori (Grpins) Corpo della guardia delle fortifi- Membri del CGF cazioni (CGF) Ufficio federale delle truppe Divisione del coordinamento e della di combattimento (UFTC) gestione Sezione di stato maggiore Centro d’istruzione della fanteria Stato maggiore incaricato delle prove delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle truppe meccanizzate e leggere Divisione delle procedure d’impiego Gestione dell’istruzione Equipaggiamento e realizzazione Segretariato del direttore Centro d’istruzione per il combattimento in montagna Ufficio federale delle truppe Stato maggiore di supporto (UFTS) Divisione del coordinamento e della gestione Divisione dell’artiglieria Divisione delle truppe da fortezza Divisione delle truppe del genio Divisione delle truppe di trasmissione Ufficio federale delle truppe Stato maggiore della logistica (UFTL) Divisione del coordinamento e della gestione Servizio veterinario Divisione del materiale Divisione delle truppe di salvataggio Divisione delle truppe sanitarie Divisione delle truppe del sostegno Comando delle Grandi Unità Collaboratori degli uffici delle Grandi Unità – Forze Stato maggiore del comandante Assistenti aeree Aiutante del comandante delle FA (FA) Servizio del coordinamento Servizio dell’informazione Controlling Servizio degli affari internazionali Sicurezza di volo Collaudo e valutazione operativi Servizi centrali delle FA (ScFA) Assistenti Servizi di stato maggiore Servizio giuridico Informatica dell’amministrazione Pianificazione Gruppo delle operazioni
(Grop) Assistenti Stato maggiore Struttura dello spazio aereo Divisione delle operazioni Divisione dei sistemi di condotta Cdo br av 31 Squadra di vigilanza/centrale d’intervento dell’esercito Cdo br aerod 32 Cdo br DCA 33 Cdo br infm 34 Ufficio federale dell’istruzione Ufficiale superiore addetto delle Forze aeree (UFIFA) Assistenti Servizio del personale insegnante Sezione del supporto all’istruzione Capo dell’istruzione aeronautica Capo dell’istruzione degli aerodromi militari e dell’informatica Capo dell’istruzione della difesa contraerea Istituto di medicina aeronautica (IMA) Ufficio federale degli esercizi Collaboratori delle Forze aeree (UFEFA) – Aggruppamento dell’armamento (ADA) Amministrazione centrale Collaboratore della direzione; informazione e documentazione, infrastruttura, diritto/commercio, trasporti e dogana, finanze e controlling, tecnologia e qualità, gestione dell’informatica, gestione del materiale Ufficio federale dell’aeronautica Collaboratore della direzione; matemilitare e dei sistemi di condotta riale aeronautico; missili, difesa con- (UFAMS) traerea, ricognitori telecomandati, simulatori; sistemi di trasmissione e d’informazione di condotta; sistemi di condotta e della guerra elettronica; elettronica e optronica Ufficio federale dei sistemi Collaboratore della direzione; d’arma e delle munizioni veicoli da combattimento e simulatori; (UFSAM) armi e munizioni d’artiglieria; armi di fanteria e munizioni; sistemi d’arma e munizioni Ufficio federale del materiale Collaboratore della direzione; dell’esercito e delle costruzioni equipaggiamento e materiale di prote- (UFMC) zione ABC; veicoli, materiale del genio e di salvataggio; Labor Spiez; costruzioni per la difesa; costruzioni per l’istruzione e l’esercizio DFF SG Capo degli Affari speciali Amministrazione federale delle Capo del Corpo delle guardie di condogane fine Ufficio federale delle costru- Collaboratore addetto zioni e della logistica all’acquisto/vendita di pubblicazioni Collaboratore addetto ai microfilm Ufficio federale dell’informatica Collaboratore della direzione e della telecomunicazione Informatico aziendale Specialista in sistemi informatici Tecnico di reti di distribuzione Collaboratori esterni Segreteria della Commissione Presidente della Commissione delle federale delle banche banche Controllo federale delle
finanze Collaboratore del segretariato Perito Giurista Informatico DFE SG Capo del Servizio diritto e sicurezza Capo dell’Organo d’esecuzione della protezione civile Seco Capo della Direzione del lavoro Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della strategia e del controllo del commercio mondiale Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico DATEC SG Capo del Servizio per compiti speciali Collaboratori specialisti della centrale Collaboratori specialisti delle unità esterne UFE Caposezione Sostituto del caposezione Funzionario scientifico 3. Servizi del Parlamento Segretario/a generale, segretario/a generale supplente e segretario/a del Consiglio degli Stati Collaboratori del segretariato della Commissione della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali Collaboratori del segretariato delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali Segretario/a e verbalista della Commissione della politica di sicurezza Collaboratori del Servizio dell’informatica e delle nuove tecnologie (INT).
4. Funzioni per le quali sono necessari controlli di sicurezza sulla base di accordi internazionali Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione di segreti (cfr. art. 19 cpv.1 lett. d LMSI) o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere a informazioni straniere classificate o a zone militari vietate.
Allegato 2
(art.2 cpv. 2) Funzioni dell’esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone (Stato: settembre 2001) 1. Stato maggiore dell’esercito Tutte le frazioni dello stato maggiore dell’esercito Tutte Tutte le formazioni QG Tutte 2. Polizia militare (trp A) Stab MP Bat 1 Tutte MP Schutzkp V/1 DPCF Tutte EM zo PM1, Cp EM zo PM1, Dét SSPM10, Dét PM 11 Tutte Stab MP Zo2, Stabskp MP Zo2, SDMP Det 20, MP Det 21 Stab MP Zo3, Stabskp MP Zo3, SDMP Det 30, MP Det 31, 32, 33 Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 3. Servizio militare delle ferrovie, Servizio della posta da campo (trp A) Stab Eisb Rgt3, Stabskp Eisb Rgt 3 Tutte Cp P campo Suff segr P campo 4. Mobilitazione (trp A) SM pz mob, sett mob, cp mob Tutti gli uff, le guardie d’opera e le ord ufficio 5. Formazioni d’allarme (trp A) EM rgt inf 3 Tutti gli uff/ EM bat inf3, cp EM rgt inf3, cp gren3, cp lm ld3, suff sup cp chass chars3, cp rens3, cp gren chars aérop 3 EM bat aérop1, cp EM aérop1, cp interv aérop I/1, II/1, EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15, Stab Inf Rgt 14 Tutti gli uff / Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14, suff sup Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14, Fest Pi Kp 14 Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28, Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14, Stab Flhf Rgt 4 Tutti gli uff / Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4, suff sup Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4 Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41, Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42, Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43, Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16, Stab Kata Hi Rgt1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1 Tutti gli uff/ Stab Kata Hi Bat2, Kata Hi Stabskp2, Kata Hi Sap Kp I/2, Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4, 6. Sanitari (trp A) Stab San Rgt 1 Tutte 7. Giustizia militare SM UC Tutte Trib div 1–12 TMC, trib mil appello 8. SM delle Grandi Unità, formazioni di SM delle Grandi Unità SM CA, SM div, SM br Tutte Fo SM CA, div, br (eccetto fanfara e cp S br bl) 9. Trasmissioni Tutti i militari incorporati nelle truppe di trasmissione 10. Servizio territoriale SM rgt ter, SM cdo città Tutte Cp SM rgt ter, cp SM cdo città (eccetto sez lab AC, sez assist, sez fanfara) 10.1 Fanteria Bat fuc/car (nel rgt ter) Tutte 11.
Corpo della guardia delle fortificazioni Cdo CGF Tutti i militari obbligati a prestare servizio Reg CGF Tutte 12. Formazioni da fortezza Formazioni da fortezza Tutti gli uff/suff sup cp eser dei rgt fort Tutte 13. Sostegno SM rgt sostg, SM bat sostg; cp SM bat sostg, cp SM sostg Tutte Cp carb Cp mun 13.1 Truppe del materiale Cp sostg mat tipo A, B Tutte Cp rip mat 14. Forze aeree Br av 31 (senza Dro Abt 7) Tutte Dro Abt 7 Tutti gli uff/suff sup nonché tutti i suff/sdt delle sez impg Br aerod 32 Tutte (eccetto suff/sdt bat fuc FA e cp G av nonché fanfara) Br DCA 33: unicamente rgt mob mis DCA 9 Tutte Br infm 34 Tutte S man FA 35 Tutte Gr mis L DCA Tutti gli uff/suff sup nonché sdt mis e suff mis 15. Riserva di personale art. 21a OOE Conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari della Uff ris pers SM GU riserva di personale o secondo l’organo che assegna il compito/che convoca 16. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, la riserva di personale e gli SM del Consiglio federale Inoltre Funzioni
a. Reclutamento Persone soggette all’obbligo di leva che entrano in consi-derazione per l’incorporazione / l’istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente al pertinente articolo)
b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l’art. 5 OCSP) Militari previsti per un perfezionamento militare (conformemente al pertinente articolo)
c. Cdt, sost cdt, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG Tutte (conformemente al pertinente articolo)
d. Titolari di una funzione non figuranti nell’elenco Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono soggetti al controllo sulla base degli articoli10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo) Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.