RU 2002 3904
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 23 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 Saggio minimo d’interesse
Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:
per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2003: del 3,25 per cento al minimo.
Art. 12a Esame del saggio minimo d’interesse
Il saggio minimo d’interesse è riesaminato almeno ogni due anni. A tal fine, si considerano:
l’evoluzione del saggio d’interesse delle obbligazioni della Confederazione;
le possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato.
Le conclusioni del rapporto dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali previsto nell’articolo 44a sono considerate per stabilire il saggio minimo d’interesse.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fornisce al Consiglio federale gli elementi necessari per il riesame. Nell’ambito del riesame, la Commissione federale della previdenza professionale è invitata a dare il suo parere.
Art. 12b Modifica del saggio minimo d’interesse
Prima della modifica del saggio minimo d’interesse sono consultati le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità dei due Consigli e i partner sociali.
Art. 44a Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza
(art. 65 cpv.1 e 97 cpv. 1 LPP) L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L’Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratorivita.
II
Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002 Il primo riesame del saggio minimo d’interesse ha luogo al più tardi nel 2003.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |