RU 2002 3906
Ordinanza 03
sull’adeguamento degli importi limite
della previdenza professionale
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 5 Adattamento all’AVS
Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Precedenti importi Nuovi importi Fr. Fr.
720 25 320
160 75 960
090 3 165
Art. 21 cpv.1 e 2 secondo periodo
L’assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 20 400 franchi.
... È tuttavia ridotto nella misura in cui l’avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l’avere di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 nel 1986 e 1987, a
520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a
200 franchi nel 1997 e 1998, a 19 440 franchi nel 1999 e nel 2000, a 19 920 franchi nel 2001 e nel 2002 nonché di 20 400 franchi a partire dal 1° gennaio 2003. ...
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |