RU 2002 3914
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni visti gli articoli5 capoverso3 e 44 della legge federale del 23 giugno 19784 sulla sorveglianza degli assicuratori,
Art. 1 Nozione di lavoratore
È considerato lavoratore a tenore dell’articolo 1a capoverso1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Art. 2 cpv.1 lett. a ed e
Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
a. i familiari del datore di lavoro che collaborano nell’azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all’AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l’articolo 1a capoverso2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19525 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
e. i dipendenti delle Confederazione sottoposti all’assicurazione militare conformemente all’articolo 1a capoverso1 lettera b della legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare (LAM);
Art. 9 rubrica e cpv.1
Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
Abrogato
Titolo prima dell’art. 15
Titolo terzo: Prestazioni assicurative
Capitolo 1 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)
Art. 30 cpv.2 secondo periodo
... Le prestazioni in denaro di assicurazioni sociali estere sono prese in considerazione secondo l’articolo 69 LPGA.
Art. 31 cpv.4 primo periodo
Le rendite complementari sono sottoposte alle riduzioni secondo l’articolo 21 LPGA e gli articoli 36–39 della legge. ...
Art. 33 cpv.2 lett. c
Le rendite complementari sono rettificate quando:
c. il grado d’invalidità determinante per l’assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente;
Titolo prima dell’art. 47
Capitolo 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari
Capitolo 4 (art. 52)
Titolo prima dell’art. 53
Capitolo 4 Determinazione ed effettuazione delle prestazioni
Sezione 1 Constatazione dell’infortunio
Art. 57, 58 cpv. e 592
Art. 61 Rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili
L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure.
Art. 63 e 65
Titolo prima dell’art. 66
Sezione 3 Versamento di arretrati
Art. 67
Art. 72 rubrica
Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro
Art. 72a Emolumenti
Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite.
Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19697 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l’articolo2 dell’ordinanza del 14 giugno 19938 sulla protezione dei dati.
Art. 94 ultimo periodo
... Se un assicuratore contesta i contributi impostigli, la cassa suppletiva risolve mediante decisione formale ai sensi dell’articolo5 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
Art. 95 cpv.2 primo periodo
La cassa suppletiva notifica l’affiliazione all’assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 49 LPGA. ...
Art. 117a Interessi compensativi
Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicurazione.
Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti.
Sulla differenza tra l’importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d’entrata presso l’assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.
Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro
giorni.
Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
Il tasso degli interessi compensativi è del5 per cento all’anno.
Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.
Art. 121 Interessi di mora per i premi sostitutivi
Se l’importo dei premi sostitutivi è pari a quello semplice dei premi dovuti, è riscosso un interesse di mora conformemente all’articolo 117 capoverso2.
Art. 123
Art. 125 cpv.1 primo periodo e cpv.2
Nei casi di cui all’articolo 97 capoverso6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. ...
Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97 capoverso4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
Art. 126 cpv.6, 127, 129 e 130
Art. 132 cpv.1
I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA e la commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni prevista nell’articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all’Ufficio federale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |