RU 2002 3954
Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulle case da gioco è modificata come segue:
Art. 90 cp. 2
All’inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento totale giusta il capoverso1 al fondo di compensazione dell’AVS.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |