Fonte

RU 2002 3954

Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del 20 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 90 cp. 2

All’inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento totale giusta il capoverso1 al fondo di compensazione dell’AVS.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz