RU 2002 4003
Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sul promovimento dello sport)
Art. 2
Art. 7 rubrica e cpv.1
Art. 8 rubrica
Art. 9 cpv.1 lett. a e b, cpv.2 e 3
e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.
IlDipartimento stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l’ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.
Capitolo 2 Gioventù+Sport
Sezione 1 In generale
Art. 10 Principio
Il promovimento nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) comprende la formazione dei giovani in determinate discipline sportive nell’ambito di corsi e campi G+S nonché la formazione dei quadri.
Art. 11 Discipline sportive
In G+S sono ammesse discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le attitudini fisiche, segnatamente nel quadro dello sviluppo generale dei giovani. Tali discipline sportive sono stabilite in considerazione dei criteri seguenti:
i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono rimanere entro limiti accettabili;
la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l’ambiente, non devono essere messi in pericolo;
l’obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere alle basi etiche della società.
Il Dipartimento stabilisce le discipline sportive G+S.
Art. 12 Misure di sicurezza
Durante lo svolgimento di corsi e campi G+S occorre garantire che siano adottate le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei partecipanti.
L’UFSPO emana direttive sulle misure di sicurezza per le singole discipline sportive.
Art. 13 Gruppi di utenti
In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU).
Le offerte G+S del GU1 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti.
Le offerte G+S del GU2 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti. Il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall’acqua e dalla neve.
Le offerte G+S del GU3 sono proposte da associazioni giovanili. Il lavoro svolto con i giovani consiste nello sviluppo degli aspetti sociali e nel praticare il gioco e lo sport sotto la direzione di persone competenti durante la vita in un campo.
Le offerte G+S del GU 4 sono proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni o da federazioni sportive. Il lavoro svolto con i giovani consiste nel praticare lo sport sotto la direzione di persone competenti e nello sviluppo degli aspetti sociali durante la vita in un campo.
Le offerte G+S del GU 5 sono proposte da scuole. Al di fuori del programma scolastico obbligatorio possono essere organizzati corsi e campi G+S. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l’orario scolastico, ma in tal caso i contributi federali sono ridotti.
Le offerte G+S del GU 6 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sportive non corrispondono pienamente al concetto di sport secondo G+S. Tali federazioni sportive ricevono unicamente contributi per la formazione dei quadri.
Le offerte G+S del GU 7 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sono offerte nell’ambito dei GU1 o 2 o sono discipline sportive olimpiche del GU 6 e soddisfano i criteri dell’UFSPO in materia di promovimento delle nuove leve in G+S. Il lavoro svolto con i giovani consiste nell’allenamento e nell’applicazione mirati delle capacità sportive sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile.
Art. 14 Direzione e gestione
La direzione di G+S compete all’UFSPO. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.
I Cantoni gestiscono l’ufficio competente per G+S.
I Cantoni hanno l’obbligo di notificare all’UFSPO le irregolarità.
Art. 15 Commissioni consultive
Il Dipartimento può istituire commissioni consultive nelle quali sono rappresentati i Cantoni nonché le associazioni e le istituzioni federali interessate.
Sezione 2 Partecipanti
Art. 16 Organizzatori della formazione dei giovani
Gli organizzatori offrono, nel quadro della formazione dei giovani, corsi o campi in una disciplina sportiva G+S.
Gli organizzatori delle offerte G+S inerenti alla formazione dei giovani sono federazioni e società sportive, associazioni e società giovanili nonché scuole. I corsi G+S possono essere offerti anche da fornitori commerciali; i campi G+S possono essere offerti anche dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.
Art. 17 Organizzatori della formazione dei quadri
Gli organizzatori della formazione dei quadri sono la Confederazione, i Cantoni, le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché istituzioni per la formazione degli insegnanti.
Art. 18 Partecipanti alla formazione dei giovani
Possono partecipare ai corsi e ai campi G+S i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 10° anno di età e fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 20° anno di età.
I giovani che all’inizio di un corso o di un campo G+S si trovano nel 10° anno di età possono parteciparvi a condizione che compiano i 10 anni durante tale corso o campo. I giovani che durante un corso o un campo G+S compiono il 20° anno di età possono terminare il corso o il campo in questione.
Possono partecipare anche altre persone, ma non beneficiano di prestazioni finanziarie della Confederazione.
Art. 19 Quadri
Appartengono ai quadri tutti i titolari di un riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto.
Possono partecipare alla formazione dei quadri i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera. Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se sono attivi per un organizzatore della formazione dei giovani o della formazione dei quadri.
Art. 20 Monitore G+S
Ottengono il riconoscimento di monitore G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.
Nell’ambito della rispettiva disciplina sportiva, i monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S di un organizzatore.
Il Dipartimento stabilisce i compiti dei monitori G+S e ne disciplina l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.
Art. 20a Coach G+S
Ottengono il riconoscimento di coach G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.
I coach G+S rappresentano l’organizzatore presso gli uffici cantonali competenti per G+S e presso l’UFSPO. Essi sono annunciati all’ufficio cantonale competente per G+S e all’UFSPO dall’organizzatore.
Il Dipartimento stabilisce i compiti dei coach G+S e ne disciplina l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.
Art. 20b Formatore ed esperto G+S
Ottengono il riconoscimento di formatore o di esperto G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.
I formatori e gli esperti G+S istruiscono i monitori e i coach G+S.
Il Dipartimento stabilisce i compiti dei formatori e degli esperti G+S e ne disciplina l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.
Art. 21 Revoca e perdita del riconoscimento
L’UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S:
in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell’ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall’UFSPO per i singoli casi;
nel caso in cui contro il quadro in questione sia in corso un procedimento penale.
Nei casi di esigua gravità, l’UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.
Il riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto G+S è revocato se non sono adempiuti gli obblighi in materia di perfezionamento. In casi giustificati il riconoscimento può essere riottenuto dopo il successivo adempimento degli obblighi in materia di perfezionamento.
Sezione 3 Prestazioni dei Cantoni
Art. 22
I Cantoni partecipano ai costi d’esercizio di G+S gestendo l’ufficio competente per G+S. Essi mettono segnatamente a disposizione l’infrastruttura necessaria, le risorse finanziarie e in materia di personale e concludono un’assicurazione di responsabilità civile.
I Cantoni eseguono a proprie spese i controlli di qualità e promuovono attivamente G+S mediante misure adeguate.
I Cantoni finanziano le offerte inerenti alla formazione dei quadri svolte sotto la loro responsabilità, nella misura in cui queste ultime non sono cofinanziate dalla Confederazione conformemente agli importi stabiliti nell’allegato3 della presente ordinanza.
Sezione 4 Prestazioni della Confederazione
Art. 23 Contributi ai Cantoni per il promovimento di G+S
La Confederazione assegna ai Cantoni contributi per il promovimento della formazione dei giovani e dei quadri in G+S.
Il contributo assegnato ai Cantoni per il promovimento di G+S dipende dalla somma complessiva delle indennità versate annualmente dalla Confederazione per le offerte inerenti alla formazione dei quadri e alla formazione dei giovani svolte sotto la responsabilità dei Cantoni, prescindendo tuttavia dalle prestazioni per il promovimento delle nuove leve e per i coach G+S. La quota destinata ai singoli Cantoni ammonta al massimo al 10 per cento di tale somma complessiva.
Il contributo assegnato a ogni singolo Cantone è calcolato nella misura della metà sulla base delle indennità per la formazione dei giovani e per l’altra metà sulla base delle indennità per la formazione dei quadri. Il contributo corrisponde alla quota della somma complessiva destinata al Cantone.
Per il calcolo dei contributi, la capacità finanziaria dei Cantoni è considerata secondo un’aliquota percentuale la quale, conformemente alla vigente ordinanza del 7 novembre 20012 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003, ammonta:
per i Cantoni finanziariamente forti, al 15 per cento;
per i Cantoni di capacità finanziaria media, al 15–25 per cento, secondo la scala mobile;
per i Cantoni finanziariamente deboli, al 25 per cento.
Ai Cantoni finanziariamente deboli è versato inoltre un contributo di base fisso di 5000 franchi annui e ai Cantoni di capacità finanziaria media un contributo di base fisso di 2500 franchi annui.
Art. 23a Contributi per la formazione dei giovani
Su richiesta, nel limite dei crediti stanziati sono versati contributi per la formazione dei giovani e per i coach G+S.
I contributi sono versati agli organizzatori delle offerte G+S.
L’UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi agli organizzatori:
in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave dagli organi dell’organizzatore, dal coach o dal monitore, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell’ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall’UFSPO per i singoli casi;
nel caso in cui contro l’organizzatore o i suoi organi sia in corso un procedimento penale.
Nei casi di esigua gravità, l’UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.
Art. 23b Contributi per corsi G+S dei GU1 e 2
I contributi per i corsi G+S del GU1 sono composti di:
un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell’insegnamento;
un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti, dal numero di competizioni, dal numero di giorni di campo d’allenamento e dal numero di partecipanti.
I contributi per i corsi G+S del GU2 sono composti di:
un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.
L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato1.
Art. 23c Contributi per campi G+S dei GU3 e 4
I contributi per i campi G+S dei GU3 e 4 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo.
L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato1.
Art. 23d Contributi per corsi e campi G+S del GU 5
I contributi per i corsi G+S del GU 5 sono composti di:
un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell’insegnamento;
un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti e dal numero di partecipanti.
I contributi per i campi G+S del GU 5 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo. Nel calcolo dei contributi si considera inoltre se i campi G+S sono organizzati durante le vacanze o durante l’orario scolastico.
L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato1.
Art. 23e Contributi per offerte del GU 7
I contributi per le offerte del GU 7 sono composti di:
un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.
L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato1.
Art. 23f Indennità per le guide alpine
Le guide alpine riconosciute da G+S ricevono, per il loro impiego in corsi e campi G+S, indennità forfettarie giornaliere supplementari. Esse sono stabilite nell’allegato2.
Art. 23g Indennità per i coach G+S
L’indennità per i coach G+S dei GU1, 2, 4, 5 e 7 dipende dalla somma complessiva dei contributi per l’offerta G+S. L’indennità ammonta al 10 per cento al massimo di tale somma complessiva. Essa è versata all’organizzatore.
L’indennità per i coach G+S del GU3 dipende dall’offerta G+S, dall’assistenza fornita ai campi e dalle visite effettuate ai campi. L’indennità ammonta al 10 per cento al massimo della somma complessiva.
Non ricevono alcuna indennità i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell’UFSPO che assumono una funzione di coach nell’ambito delle loro attività di servizio.
Art. 23h Formazione dei quadri
La Confederazione si assume i costi delle offerte federali volte alla formazione dei quadri. Essa versa un’indennità agli organizzatori che svolgono le altre offerte inerenti alla formazione dei quadri.
L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato3.
La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo le quote stabilite nella legge federale del 6 ottobre 19893 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
Art. 23i Indennità per i membri delle commissioni consultive
La Confederazione versa un’indennità per le attività consultive di cui all’articolo 14.
L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato 4.
Art. 23j Indennità forfettarie per le federazioni
La Confederazione può versare un’indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive G+S a cui l’UFSPO non fornisce alcuna prestazione per quanto concerne la direzione della pertinente disciplina sportiva.
La Confederazione può versare un’indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive che si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S.
L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato 5.
Art. 23k Modalità di assegnazione dei contributi
Il Dipartimento stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi.
Art. 23l Agevolazioni di trasporto
D’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione assume le spese di viaggio.
Art. 23m Materiale in prestito, accantonamenti della truppa
Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale destinato a G+S e la messa a disposizione di accantonamenti della truppa.
Art. 23n Stampati e distinzioni
La Confederazione mette a disposizione gli stampati e le distinzioni necessari. L’UFSPO stabilisce caso per caso la parte dei costi a carico del destinatario.
L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla stampa e alla distribuzione dei mezzi didattici.
Art. 25 cpv.2 e 4
Concerne soltanto il testo tedesco.
Abrogato
Art. 27 cpv.2 lett. a
A complemento dei lavori di ricerca dell’UFSPO, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell’ambito sportivo mediante contributi dal 30 al 70 per cento dei costi sussidiabili. Sono considerati costi sussidiabili:
a. concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 36 cpv.1 lett. a e cpv. 4
L’UFSPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:
a. offerte di formazione dei quadri per G+S;
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 40
Art. 43 cpv.2
Art. 44
Art. 45 cpv.2
Art. 48 cpv.2
II
La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
Contributi per la formazione dei giovani Gruppo di utenti 1 Genere Corso annuale (CA) Corso annuale (CA) Corso Corso CA/CS CA/CS CA/CS di corso stagionale stagionale (CS) (CS) Durata della ≥90’ ≥90’ ≥90’ ≥90’ – – ≥60’ lezione Dimensione del 8–16 8–24 8–16 8–24 4–7 4–7 – gruppo (8–16) (8–24) Sussidio di base massimo 600.00 700.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 1º allenamento massimo 250.00 300.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 2º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 3º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 4º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 5º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 Competizione Categoria 1 2 3 1 2 3 – – – – – massimo 180.00 360.00 540.00 200.00 400.00 600.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 – Giorno di campo massimo 70.00 80.00 70.00 80.00 × 0.5 × 0.45 – Gruppo di utenti2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva non compresi) Genere di corso Corso annuale (CA) Corso stagionale (CS) ½ corso stagionale CA/CS ½ CS Dimensione del gruppo 8–12 8–12 8–12 4–7 4–7 Sussidio di base massimo 600.00 × 0.5 × 0.25 × 0.5 × 0.125
ore massimo 500.00 × 0.5 – × 0.5 – 120 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 180 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 240 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 300 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 360 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 420 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 480 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – 540 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 – Gruppo di utenti2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva) Sussidio di base indoor outdoor Per ogni 60 «ore/partecipante» massimo 60.00 massimo 120.00 Gruppo di utenti 3 Per giorno e per partecipante massimo 6.00 Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo non compresi) Per giorno e per partecipante massimo 7.00 Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo) Per giorno e per partecipante massimo 60.00 Gruppo di utenti 5 Genere di corso Corso annuale Corso ½ corso CA/CS ½ corso CA/CS Campo Campo (CA) stagionale stagionale stagionale (vacanze) (scuola) (CS) Durata della lezione ≥90’ ≥90’ – – – ≥60’ – – Dimensione del gruppo 8–16 8–16 8–16 4–7 4–7 – – – Sussidio di base massimo 600.00 × 0.5 110.00 × 0.5 55.00 × 0.8 – – 1º allenamento massimo 250.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 2º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 3º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 4º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 5º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – Per giorno massimo – – – – – – 7.003.50 e per partecipante Gruppo di utenti 7 (promovimento delle nuove leve) Genere di corso Corso annuale Corso annuale Corso annuale CA CA CA CA CA CA (CA) (CA) (CA) Dimensione del grup- 8–12 8–12 8–12 po 8–16 8–16 8–16 4–7 4–7 4–7 8–12 8–16 8–24 8–24 8–24 8–24 (8-12) (8–16) (8–24) Livello 1 1 1 1 2 3 tutti tutti tutti Sussidio di base massimo 550.00 600.00 650.00 ×1.5 ×2.5 ×3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42
ore massimo 650.00 700.00 750.00 ×1.5 ×2.5 ×3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42 Per ogni 10 ore massimo 130.00 140.00 150.00 ×1.5 ×2.5 ×3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42
Allegato 2
Indennità per guide alpine patentate titolari di un riconoscimento G+S 1. Alle guide alpine patentate, impiegate in qualità di monitori G+S nell’ambito di offerte inerenti alle discipline sportive G+S dell’alpinismo, dello sci-escursionismo e dell’arrampicata sportiva nonché in qualità di esperti G+S nell’ambito della formazione dei quadri, è versata un’indennità forfettaria giornaliera pari a 260 franchi. 2. L’indennità forfettaria giornaliera è versata, nel caso di campi G+S, per ogni
partecipanti e, nel caso di corsi G+S, ogni 60 «ore/partecipante».
Allegato 3
Indennità per la formazione dei quadri
1 Formazione dei quadri da parte dell’UFSPO
1.1 I partecipanti hanno diritto: – all’alloggio e al vitto gratuiti, – al buono di trasporto per il viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici, – all’indennità per perdita di guadagno. 1.2 L’indennità per perdita di guadagno è versata per le offerte inerenti alla formazione dei quadri.
2 Formazione dei quadri da parte degli uffici cantonali G+S
2.1 I partecipanti hanno diritto: – all’alloggio e al vitto gratuiti, – al buono di trasporto per il viaggio a metà prezzo con i mezzi di trasporto pubblici, – all’indennità per perdita di guadagno se partecipano a offerte inerenti alla formazione dei quadri. 2.2 La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti: – 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S oppure 100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale; – 100 franchi al giorno per il capocorso di corsi di formazione impiegato in aggiunta al contingente di esperti stabilito dall’UFSPO; – un’indennità forfettaria giornaliera ai sensi dell’allegato2 per le guide alpine nell’ambito della formazione per i quadri; – buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso; – un’indennità per perdita di guadagno per i partecipanti a offerte inerenti alla formazione dei quadri.
3 Formazione dei quadri da parte delle federazioni sportive
La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti: – 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S; – buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
Allegato 4
Indennità per le commissioni consultive 1. Indennità per le spese di funzione: 60 franchi al giorno. Per meno di tre ore di attività nel quadro di G+S (viaggio compreso) l’importo dell’indennità per le spese è dimezzato. 2. Indennità di pernottamento: 50 franchi. In caso di pernottamento in un edificio della Confederazione, l’importo dell’indennità di pernottamento è dimezzato. 3. Rimborso delle spese di viaggio, 2a classe, prezzo del biglietto intero. 4. Ai collaboratori dei Cantoni non sono versate indennità finanziarie.
Allegato 5
Indennità forfettaria per le federazioni 1. L’entità dell’indennità forfettaria per la direzione della disciplina sportiva G+S ai sensi dell’articolo 23j capoverso1 dipende dal numero di attività svolte nell’ambito della formazione dei quadri. Essa può ammontare a: franchi
3000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è inferiore o uguale a 250;
4000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» si situa tra 251 e 350;
5000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è superiore a 350. 2. Le federazioni delle discipline sportive che ai sensi dell’articolo 23j capoverso2 si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S possono ricevere un’indennità forfettaria di 5000 franchi l’anno al massimo e ulteriori prestazioni non finanziarie dell’UFSPO.
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