RU 2002 4167
Ordinanza
sull’affiliazione
Modifica del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sull’affiliazione è modificata come segue:
Titolo e abbreviazione Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) Ingresso visto l’articolo 316 capoverso2 del Codice civile2 (CC); visto l’articolo 26 della legge federale del 22 giugno 20013 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA); visto l’articolo 25 capoverso1 della legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
Art. 2 Autorità competente
L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è:
in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l’autorità tutoria del luogo del collocamento del minorenne;
in materia di accoglimento in vista d’adozione, l’autorità unica designata dal Cantone di domicilio dell’affiliante giusta l’articolo 316 capoverso 1bis CC.
I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso1 lettera a ad altre autorità o uffici idonei.
Art. 4 cpv.1
Chi accoglie nella propria economia domestica per la cura e l’educazione, durante più di tre mesi o a tempo indeterminato, gratuitamente o verso compenso, un minorenne che sia ancora sottoposto all’obbligo scolastico o che non abbia ancora compiuto i quindici anni d’età, dev’esserne autorizzato dall’autorità.
Art. 5 cpv.2 e 3
Abrogati
Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri
Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo.
I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell’affiliando, competente secondo il diritto del Paese d’origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l’autorità può esigerne la traduzione.
I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell’affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall’evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all’ente pubblico le spese di mantenimento dell’affiliando sopportate in loro vece.
Art. 6a
Abrogato
Art. 6b periodo introduttivo
Le condizioni di cui all’articolo 6 non si applicano all’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, se: ...
Art. 7 cpv.2
Abrogato
Art. 8 cpv.4
L’autorizzazione rilasciata per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).
Art. 8a Ufficio cantonale degli stranieri
L’autorità trasmette all’ufficio cantonale degli stranieri l’autorizzazione per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante.
L’ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell’assicurazione del permesso di dimora per l’affiliando e comunica la decisione all’autorità.
Art. 8b Obbligo di annuncio
I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all’autorità l’arrivo dell’affiliando.
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 2a Accoglimento in vista d’adozione
Art. 11a Obbligo d’autorizzazione
Chi accoglie in vista d’adozione un affiliando dev’esserne autorizzato dall’autorità.
Art. 11b Premesse dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
i futuri genitori adottivi e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli dei futuri genitori adottivi; e
non esiste impedimento legale all’adozione e tutte le circostanze, in particolare i moventi dei futuri genitori adottivi, permettono di prevedere che l’adozione servirà al bene del figlio.
L’attitudine dei futuri genitori adottivi deve essere oggetto d’attenzione speciale, ove siano date circostanze che possano rendere difficile il loro compito, in particolare se:
occorre ritenere che età o stadio dello sviluppo del figlio, segnatamente se ha già compiuto i sei anni, possano rendergli difficile l’integrazione nel nuovo ambiente;
il figlio è fisicamente o mentalmente menomato;
sono accolti simultaneamente più figli nella stessa famiglia;
la famiglia conta già più figli.
L’autorità tiene conto in modo particolare dell’interesse del figlio se:
a. la differenza d’età tra il figlio e uno dei futuri genitori adottivi supera i quarant’anni;
b. l’aspirante all’adozione non è coniugato o non può adottare congiuntamente con il coniuge.
Art. 11c Premesse supplementari dell’autorizzazione per l’accoglimento di un affiliando straniero in vista di adozione
Se un affiliando che abbia vissuto finora all’estero è accolto in vista di adozione, oltre ad adempiere alle premesse di cui all’articolo 11b, i futuri genitori adottivi devono essere pronti ad accettarlo con la sua indole e fargli conoscere il Paese d’origine in maniera adeguata alla sua età.
Essi devono inoltre presentare:
un rapporto medico sulla salute dell’affiliando;
un rapporto sulla vita che l’affiliando ha avuto finora, nella misura in cui questa sia conosciuta;
il consenso dei genitori all’adozione o una dichiarazione di un’autorità del Paese d’origine dell’affiliando che indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere fornito;
la dichiarazione di un’autorità competente secondo il diritto del Paese d’origine dell’affiliando che certifichi che quest’ultimo può essere affidato a genitori affilianti in Svizzera.
Se i documenti di cui al capoverso2 non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere, l’autorità può esigerne la traduzione.
Art. 11d Indagine
L’autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata ricorrendo a:
una persona competente nel settore sociale o in psicologia e con esperienza professionale in materia di affiliazione o di adozione; o
un ufficio di collocamento riconosciuto in materia di adozione.
Art. 11e Corso preparatorio
L’autorità può consigliare ai futuri genitori adottivi di seguire un corso preparatorio appropriato.
Art. 11f Autorizzazione
I futuri genitori adottivi devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere l’affiliando.
L’autorizzazione può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.
L’affiliando deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
In caso di accoglimento di affiliandi stranieri l’autorità deve rendere attenti i futuri genitori adottivi all’obbligo di mantenimento di cui all’articolo 20 LF-CAA.
L’autorizzazione all’accoglimento di un affiliando straniero diventa effettiva soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.
Art. 11g Autorizzazione provvisoria all’accoglimento di un affiliando che finora abbia vissuto all’estero
Se i futuri genitori adottivi soddisfano le condizioni previste dagli articoli 11b e 11c capoverso1, può essere rilasciata loro l’autorizzazione provvisoria per l’accoglimento in vista d’adozione di un affiliando che finora abbia vissuto all’estero, anche se l’affiliando non è ancora determinato.
I futuri genitori adottivi devono indicare nella domanda:
il Paese d’origine dell’affiliando;
il servizio o la persona in Svizzera o all’estero al cui aiuto fanno ricorso per la ricerca dell’affiliando;
condizioni relative all’età dell’affiliando;
eventuali condizioni relative a sesso o salute dell’affiliando.
L’autorizzazione provvisoria può essere limitata nel tempo e gravata da oneri.
L’affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto dopo che sia stato rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.
L’autorità decide del rilascio dell’autorizzazione definitiva dopo l’arrivo dell’affiliando in Svizzera.
Art. 11h Ufficio cantonale degli stranieri
L’autorità trasmette all’ufficio cantonale degli stranieri l’autorizzazione provvisoria o definitiva per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, con il proprio rapporto sulla futura famiglia adottiva.
L’ufficio cantonale degli stranieri decide del rilascio del visto o dell’assicurazione del permesso di dimora dell’affiliando. Esso comunica la decisione all’autorità.
Se è stata rilasciata soltanto un’autorizzazione provvisoria, l’ufficio cantonale degli stranieri o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d’origine dell’affiliando può accordare il visto o l’assicurazione del permesso di dimora soltanto dopo aver verificato che:
sono riuniti i documenti di cui all’articolo 11c capoverso2;
sono soddisfatti eventuali oneri e condizioni;
i futuri genitori adottivi hanno acconsentito per scritto all’accoglimento dell’affiliando.
Art. 11i Obbligo di annuncio
I futuri genitori adottivi devono annunciare entro dieci giorni all’autorità l’arrivo dell’affiliando.
L’autorità informa l’autorità tutoria in vista della nomina di un tutore (art. 18 LF-CAA) e, all’occorrenza, l’ufficio cantonale degli stranieri.
Art. 11j Rinvio
Gli articoli 9–11 si applicano per analogia alla modifica delle circostanze, alla vigilanza e alla revoca dell’autorizzazione.
II
L’ordinanza del 6 ottobre 19865 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:
Art. 35 Affiliati
Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempiute le disposizioni di diritto civile sull’affiliazione.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |