RU 2002 4173
Regolamento
concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà
Modifica del 22 novembre 2002
Il Tribunale federale svizzero
decreta:
I
Il Regolamento del 19 dicembre 19101 concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 715 del Codice civile2; visti gli articoli 15 e 16 della legge federale del 23 marzo 20013 sul credito al consumo (LCC); in applicazione dell’articolo 15 della legge federale dell’11 aprile 18894 sull’esecuzione e sul fallimento,
Art. 4 cpv5
Se la notifica è fondata su un contratto di credito al consumo nel senso della legge federale del 23 marzo 20015 sul credito al consumo (LCC), l’iscrizione può essere effettuata solo alle seguenti condizioni:
il contratto deve osservare tutte le disposizioni elencate nell’articolo 15 capoverso 1 LCC;
il consumatore deve certificare di aver ricevuto almeno sette giorni prima un esemplare del contratto e di non averlo revocato entro tale termine conformemente all’articolo 16 LCC.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
22 novembre 2002 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Hans Peter Walter Il segretario generale, Paul Tschümperlin