RU 2002 4201
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 16 cpv.1
Le casse temporanee sono tenute durante il servizio.
Art. 20, 21, 23–28
Abrogati
Art. 28 cpv.1
Ogni formazione sciolta preleva una quota del 25 per cento sul saldo della cassa d’unità (stato al 1° gennaio dell’anno nel quale ha avuto luogo l’ultimo servizio). Detto importo può essere utilizzato per alimentare il fondo di previdenza dell’esercito.
Art. 47
Abrogato
Art. 103 Chiese e locali di culto
Per la celebrazione di messe per militari in chiese o altri locali di culto, viene pagata un’indennità secondo le aliquote usuali della parrocchia locale.
Art. 113
Abrogato
Art. 117 cpv. 2
Se, in seguito alla mancanza di quadri, il comandante ritiene indispensabile chiamare un militare in congedo all’estero, per un servizio d’istruzione, e il militare è d’accordo di prestare volontariamente questo servizio, l’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può autorizzare il rimborso del prezzo del biglietto per il tratto sul territorio estero, per l’entrata in servizio e il licenziamento, su domanda motivata presentata prima del servizio.
Art. 119 cpv. 2
Sono competenti per l’autorizzazione di questi trasporti:
i comandanti di battaglione fino a 50 persone;
i comandanti delle Grandi Unità a partire da 51 persone.
Art. 123 Prestazioni alla popolazione civile
In principio i medici di truppa possono prestare aiuto alla popolazione civile solo in caso d’emergenza, quando nessun medico civile è raggiungibile. Questo aiuto è gratuito.
II
L’appendice è modificata come segue:
Art. Cifra 1 .6 Bagni all’aperto
Per l’uso di bagni all’aperto e di piscine coperte, per i quali è domandata una tassa d’entrata, i costi vanno a carico della cassa di servizio. Si possono conteggiare le tasse d’entrata usuali fino a un importo massimo di 7 franchi.
L’indennità può essere versata una sola volta per periodo contabile. L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide sulle eccezioni.
III
La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2003.
La modifica dell’articolo 16 capoverso1 e l’abrogazione degli articoli 20, 21, 23–28, entrano in vigore il 1° gennaio 2004.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
Il cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |