RU 2002 4290
Legge federale
sull’agricoltura
(Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021; visto il messaggio complementare del 16 ottobre 20022,
decreta:
I
La legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 2–4
Su richiesta di un’organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, all’occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se:
la decisione dell’organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell’articolo 9 e delle sue disposizioni d’esecuzione;
è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell’organizzazione di categoria;
è garantito che le organizzazioni di categoria tengono conto delle condizioni esistenti sui mercati parziali quali il mercato dei prodotti biologici o i mercati regionali.
Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto pregiudicherebbe l’evoluzione auspicabile dell’economia lattiera o della categoria.
Su richiesta congiunta della Federazione dei produttori svizzeri di latte, dell’Associazione dell’industria lattiera svizzera e di Fromarte, il Consiglio federale adegua in misura corrispondente, all’occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, il volume totale dei contingenti. Può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto pregiudicherebbe l’evoluzione auspicabile dell’economia lattiera.