Fonte

RU 2002 669

Ordinanza
sugli oggetti d’uso
(OUso)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° marzo 19951 sugli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 7 cpv.1 frase introduttiva

Sui materiali e gli oggetti che non sono ancora stati a contatto con derrate alimentari devono figurare al momento della consegna ai consumatori le seguenti indicazioni: ...

Art. 9 cpv.1

I materiali e gli oggetti di metallo o di leghe metalliche non possono essere zincati o rivestiti di cadmio o di sue leghe. L’impiego di parti metalliche zincate che entrano in contatto con derrate alimentari secche non acide è consentito. Le tubazioni per acqua potabile possono essere zincate.

Art. 23 cpv.1 frase introduttiva

Sugli imballaggi dei cosmetici devono figurare al momento della consegna ai consumatori le seguenti indicazioni: ...

Art. 24 cpv. 2

Abrogato

Art. 25 Oggetti contenenti nichelio

Gli oggetti contenenti nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle (p. es. anelli, orecchini, fibbie di cinture, borchie su pantaloni o armature di occhiali) non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm2 e settimana (valore limite). Se tali oggetti sono provvisti di un rivestimento, quest’ultimo dev’essere di qualità tale che il valore limite non venga superato durante un periodo di uso normale dell’oggetto di almeno due anni (valore limite).

I perni sterili che vengono introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate, durante l’epitelizzazione della ferita causata dalla perforazione, non devono contenere più di 0,05 per cento in massa di nichelio (valore limite). Lo stesso vale per le parti di dispositivi di chiusura di detti perni.

Art. 26a Coloranti azoici

Gli oggetti secondo l’allegato 3 lista A non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere per chilogrammo di prodotto più di 30 mg di ammino aromatico secondo l’allegato 3 lista B (valore limite).

Titolo prima dell’art. 27

Capitolo 5 Oggetti d’uso per bambini

Art. 27 cpv. 2 e 3 lett. c

Abrogato

Il DFI disciplina in un’ordinanza (allegato 1):

c. la delimitazione rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli.

Art. 28 cpv. 3 e 4

I biberon per poppanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato di bevande zuccherate o agrodolci (suzione continua). L’avvertenza deve figurare nelle tre lingue ufficiali.

I succhiotti e le tettarelle, gli anelli di dentizione, i giocattoli in materiale plastico con parti destinate a essere messe in bocca o che potrebbero verosimilmente esserlo, possono contenere al massimo lo 0,1 per cento in massa di esteri dell’acido ftalico (valore limite).

Titolo prima dell’art. 29

Capitolo 6 Colori per dipingere, articoli per disegno e pittura

Art. 29 primo periodo

Le disposizioni di questo capitolo sono applicabili agli articoli per pittura e disegno, come matite a grafite e a colori, penne di fibre e a biglia, colori ad acquarello e gessetti per colorare (gessetti a cera, a olio e asciutti) e gomme per cancellare. ...

Art. 33 Mine, gessetti

Le mine di matite a grafite e di matite a colori, le matite per le materie plastiche, i gessetti, gli inchiostri per penne a biglia e per matite di fibra nonché gli articoli simili possono cedere i quantitativi massimi di sostanze tossiche solubili indicate nell’articolo 32, riferite al peso del campione non trattato (prima di eventuale estrazione di grasso, olio e sostanze simili).

Titolo prima dell’art. 34

Capitolo 7 Altri oggetti d’uso

Titolo prima dell’art. 38

Capitolo 8 Informazione

Titolo prima dell’art. 39

Capitolo 9 Disposizioni finali

II

Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie

Gli oggetti d’uso possono essere ancora fabbricati, imballati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto fino al 30 aprile 2004.

Il termine transitorio non è applicabile all’articolo 28 capoverso 4.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 2

(art. 21 cpv. 3) Lista indicativa per categorie di cosmetici – Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la cura della pelle (mani, piedi, viso ecc.) – Maschere di bellezza (esclusi i prodotti per l’abrasione superficiale della pelle per via chimica) – Fondotinta (liquidi, paste, ciprie) – Cipria per il trucco, polveri per il dopobagno e per l’igiene personale – Saponi da toeletta, saponi deodoranti ecc. – Profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia – Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel ecc.) – Prodotti per la depilazione – Deodoranti e antitraspiranti – Prodotti per la cura dei capelli: – tinture capillari e decoloranti – prodotti per l’ondulazione, la sbrogliatura e il fissaggio – prodotti per la messa in piega – prodotti per pulitura (lozioni, polveri, shampoo) – prodotti di cura (lozioni, creme, oli) – prodotti per l’acconciatura (lozioni, lacche, gel, schiume, brillantine) – Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni ecc.) – Prodotti per il trucco del viso e degli occhi e per struccare – Prodotti per la cura e il trucco delle labbra – Prodotti per la cura dei denti e della bocca – Prodotti adesivi (per ciglia e unghie, parrucche e posticci) – Prodotti per la cura e il trucco delle unghie – Prodotti per le cure intime esterne – Prodotti solari – Prodotti per abbronzamento senza sole – Prodotti per schiarire la pelle – Prodotti antirughe – Sostanze repellenti per gli insetti

Allegato 3

A. Oggetti d’uso azotati che non possono contenere azocoloranti ai sensi dell’articolo 26a: Prodotti tessili e di pelletteria che rimangono in contatto diretto per lungo tempo con il corpo umano, come:

  1. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, fazzoletti, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per la toeletta;

  2. scarpe, guanti, braccialetti di orologi da polso, cinture, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie;

  3. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle;

  4. tappeti (eccetto i tappeti orientali rifiniti a mano).

B. Lista degli ammini aromatici di cui all’articolo 26a Numero Numero Numero Numero Nome della CAS d’indice CE Sostanza

92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenil-4-ammine 4-aminobifenile xenilammina

92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidina

95-69-2 202-441-6 4-cloro-o-toluidina

91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina

97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene 4-ammino-2’,3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina

99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina

106-47-8 203-401-0 4-cloranilina

615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-fenilendiammina

101-77-9 6121-051-00-1 202-974-4 4,4’-metilendianilina 4,4’-diamminodifenilmetano

91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diclorobenzidina 3,3’-diclorodifenil- 4.4’ilenediammina

119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetilbenzidina o-dianisidina

119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetilbenzidina 4,4’-bi-o-toluidina

838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metilenedi-o-toluidina

120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina p-cresidina

101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2,’-dicloro-4,4’-metilenedianilina Numero Numero Numero Numero Nome della CAS d’indice CE Sostanza

101-80-4 202-977-0 4,4’-ossidianilina

139-65-1 205-307-9 4,4’-tiodianilina

95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina 2-amminotoluene

95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiammina

137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina

90-04-0 612-0354-00-4 201-963-12 o-anisidina 2-metossianilina 3249