RU 2002 685
Legge federale
relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione
delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento
della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
del 14 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011,
decreta:
I
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)
Art. 1
La presente legge si applica:
ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all’estero solo qualora l’Accordo del 21 giugno 19993 fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;
ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)4, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all’estero solo qualora l’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.
Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giugno 2001, che è parte integrante dell’Accordo.
2. Legge federale del 16 dicembre 19836 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Art. 5 cpv.1 lett. a
Sono considerate persone all’estero:
a. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;
Art. 7 lett. j
Non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione:
j. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio che, come frontalieri, acquistano un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 7 La presente modifica è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.
3. Legge federale del 20 dicembre 19468 sull’AVS visto l’articolo 34quater della Costituzione federale9; ...
Art. 2 cpv.1
1I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
Titolo prima dell’art. 153a
Parte terza: Relazione con il diritto europeo
Art. 153a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7110 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7212 nella loro versione aggiornata13;
l’Accordo del 21 giugno 200114 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata15.
Titolo prima dell’art. 154
Parte quarta: Disposizioni finali Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 200116
Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 200117 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorre-
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) re dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto
anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
4. Legge federale del 19 giugno 195918 sull’assicurazione per l’invalidità visto l’articolo 34quater della Costituzione federale19; ...
Titolo prima dell’art. 80a
Parte quarta: Relazione con il diritto europeo
Art. 80a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7120 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199921 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7222 nella loro versione aggiornata23;
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L28 del 30 gennaio 1997); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) Consiglio dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.
b. l’Accordo del 21 giugno 200124 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata25.
Titolo prima dell’art. 81
Parte quinta: Disposizioni finali e transitorie Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 200126
Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 200127 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001. Chi ha già compiuto
anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.
Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001 a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
5. Legge federale del 19 marzo 196528 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità visto l’articolo 34quater capoverso7 della Costituzione federale e visto l’articolo 11 capoverso1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale29; ...
Titolo prima dell’art. 16a
4. Relazione con il diritto europeo
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 16a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7130 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199931 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7232 nella loro versione aggiornata33;
l’Accordo del 21 giugno 200134 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata35.
Titolo prima dell’art.17
5. Disposizioni finali e transitorie 6. Legge federale del 25 giugno 198236 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità visti l’articolo 34quater della Costituzione federale e l’articolo11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale37; ...
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 56 cpv.1 lett. g
Il fondo di garanzia:
g. assume, per l’applicazione dell’articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Titolo prima dell’art. 89a
Parte settima: Relazione con il diritto europeo
Art. 89a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7138 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199939 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7240 nella loro versione aggiornata41;
l’Accordo del 21 giugno 200142 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata43.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972)
Titolo prima dell’art. 90
Parte ottava: Disposizioni finali 7. Legge federale del 17 dicembre 199344 sul libero passaggio visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale45; ...
Art. 5a Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio
L’assicurato può esigere il pagamento in contanti dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza conformemente all’articolo15 della legge federale del 25 giugno 198246 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, soltanto se:
lascia definitivamente la Svizzera;
non è più affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità: 1. in uno Stato membro della Comunità europea, 2. in Islanda o in Norvegia, e
non risiede nel Liechtenstein.
Titolo prima dell’art. 25b
Sezione 8 Relazione con il diritto europeo
Art. 25b
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7147 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199948 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
574/7249 nella loro versione aggiornata50;
l’Accordo del 21 giugno 200151 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata52.
Titolo prima dell’art.26
Sezione 9 Disposizioni finali
Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 200153
L’articolo 5a lettere a e b numero1 entra in vigore5 anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199954 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
L’articolo 5a lettere a e b numero2 entra in vigore5 anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 200155 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
8. Legge federale del 18 marzo 199456 sull’assicurazione malattie visto l’articolo 34bis della Costituzione federale57; ...
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972)
Art. 4a Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:
la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Art. 6a rubrica e cpv.1 e 2
Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
I Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione:
le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera;
le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L’informazione secondo il capoverso1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Art. 13 cpv.2 lett. f
Gli assicuratori devono in particolare:
f. offrire l’assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.
Art. 18 cpv. 2bis-2quater
L’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
Essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all’articolo 65a.
Art. 61 cpv. 4
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati.
Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.
Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia:
ai frontalieri e ai loro familiari;
ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.
Art. 66a rubrica e cpv.1
Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.
Titolo prima dell’art. 95a
Titolo 6 Relazione con il diritto europeo
Art. 95a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7158 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199959 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7260 nella loro versione aggiornata61;
l’Accordo del 21 giugno 200162 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata63.
Titolo prima dell’art. 96
Titolo 7 Disposizioni finali
Capitolo 1 Esecuzione
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) 9. Legge federale del 20 marzo 198164 sull’assicurazione contro gli infortuni visto l’articolo 34bis della Costituzione federale65; ...
Titolo prima dell’art. 115a
Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo
Art. 115a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7166 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199967 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7268 nella loro versione aggiornata69;
l’Accordo del 21 giugno 200170 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata71.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) Titolo undicesimo: Disposizioni finali 10. Legge federale del 20 giugno 195272 sugli assegni familiari nell’agricoltura visti gli articoli 31bis capoverso3 lettera b e 64bis della Costituzione federale73; ...
Titolo prima dell’art. 23a
V. Relazione con il diritto europeo
Art. 23a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7174 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199975 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
574/7276 nella loro versione aggiornata77;
l’Accordo del 21 giugno 200178 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata79.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972)
Titolo prima dell’art.24
VI. Disposizioni d’esecuzione e disposizioni finali 11. Legge federale del 25 giugno 198280 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 14 cpv.3
Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.
Capitolo 4 Relazione con il diritto europeo
Art. 121
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7181 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199982 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
574/7283 nella loro versione aggiornata84;
l’Accordo del 21 giugno 200185 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata86.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002).87
La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972)