RU 2002 777
Ordinanza
sul valore nutritivo
(OVn)
Modifica del 27 marzo 2002
Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:
I
L’ordinanza del 26 giugno 19951 sul valore nutritivo è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFI sul valore nutritivo (OVn)
Art. 2 lett. d
Ai sensi di questa ordinanza sono:
d. zuccheri: le sorte di zuccheri di cui all’articolo 206e ODerr;
Art. 7 Calcolo del valore energetico
Il valore energetico va calcolato utilizzando i seguenti fattori di conversione:
carboidrati (esclusi i polialcoli ed il polidestrosio) 17 kJ/g risp. 4 kcal/g alcool etilico 29 kJ/g risp. 7 kcal/g acidi organici 13 kJ/g risp. 3 kcal/g
Art. 8 cpv. 4 e 5
Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (art. 182 ODerr) nonché per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e per altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età (art. 183 ODerr), si può rinunciare all’indicazione della parte percentuale di vitamine e di sostanze minerali della dose giornaliera raccomandata.
Per quanto concerne gli integratori alimentari (art. 184b ODerr), i dati di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere espressi anche per porzione (p.es. per ogni pastiglia).
Art. 9 Conservazione o miglioramento del valore nutritivo
Fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sulle derrate alimentari relative alle singole derrate alimentari, per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari unicamente:
le vitamine e i minerali che figurano nell’allegato1;
altre sostanze utili dal profilo fisiologico-nutrizionale.
L’aggiunta di sostanze di cui al capoverso1 lettera a deve essere dosata in modo che la dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato1 non sia superata nella razione giornaliera secondo l’allegato 2. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il trasporto, il contenuto iniziale di ogni vitamina nella razione giornaliera può essere al massimo il triplo della dose giornaliera raccomandata. Per la vitamina A è permesso solo un dosaggio in eccesso fino al 100 per cento e per la vitamina D fino al 50 per cento.
Per gli alimenti speciali secondo gli articoli 184 e 184b ODerr la dose giornaliera di vitamine raccomandata può essere superata del triplo. Per quanto concerne l’aggiunta di vitamine A e D si applica il capoverso 3.
L’Ufficio federale della sanità pubblica può ammettere, su domanda, altre sostanze di cui al capoverso1. Esso verifica la non nocività per la salute, l’efficacia, la caratterizzazione nonché la pubblicità delle corrispondenti aggiunte. L’articolo 3 capoversi 3–4 e 6–8 ODerr si applica per analogia.
Art. 11 cpv. 2
Il tenore vitaminico indicato non può essere superiore, anche nel caso di un dosaggio in eccesso ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3, alla dose giornaliera raccomandata. In caso di derrate alimentari speciali di cui agli articoli 184 e 184b Oderr, il tenore vitaminico deve essere indicato dopo il termine di conservabilità.
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
L’allegato 2 è modificato come segue:
Titolo Razioni giornaliere
III
Disposizione transitoria Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore ancora fino al 30 aprile 2004. Dopo questa data, esse possono essere consegnate ai consumatori fino allo scadere della data di conservabilità.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.
27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
Allegato 1
(art. 5 cpv. 2, 8 cpv. 3 e 9 cpv.1 e 2) Dosi giornaliere raccomandate Dosi giornaliere raccomandate di vitamine e di sostanze minerali che possono essere aggiunte in una derrata alimentare per mantenerne o migliorarne il valore nutritivo:
Sostanza Dose raccomandata per adulti Vitamina A 800 µg β-carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Tiamina (vitamina B1 1,4 mg Riboflavina (vitamina B2)1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B12 1 µg Biotina 150 µg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 µg Selenio 50 µg 3368