Fonte

RU 2002 836

Ordinanza
concernente i generatori aerosol
(OAero)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:

I

L’ordinanza del 26 giugno 19951 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol (OAero)

Art. 12 cpv. 3 e 4

Le sostanze che corrispondono ai criteri di cui all’allegato1 numero 8 non possono essere utilizzate nei generatori aerosol destinati ai consumatori a scopo di divertimento o decorativo. Si tratta in particolare della produzione di:

  1. lustrini metallici;

  2. neve e ghiaccio artificiali;

  3. simulatori di rumori intestinali;

  4. imitazione di escrementi con il relativo odore;

  5. simulatori di avvisatori acustici utilizzati nelle feste;

  6. schiume e fiocchi che scompaiono;

  7. ragnatele artificiali.

Il capoverso 3 non si applica ai generatori aerosol consegnati a utilizzatori professionali.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, e 6

Se il generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del numero 8 dell’allegato1, le indicazioni secondo il capoverso1 vanno completate con: ...

I generatori aerosol secondo l’articolo 12 capoverso 3 destinati a utilizzatori professionali devono recare una dicitura del tipo: «Solo per utilizzatori professionali».

II

L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria I generatori aerosol possono ancora essere fabbricati, imballati, contrassegnati e importati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2003. Dopo questa data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino al 30 aprile 2004.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

Allegato 1

(art. 2, 12 cpv. 3 e 14 cpv. 2) Definizioni

Art. N. 8

Componenti infiammabili Le componenti infiammabili sono le sostanze che corrispondono ai criteri per le categorie «infiammabili», «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» come definiti nella direttiva 67/548/CEE2.

GU n. L 196 del 16.8.1967, pag.1; il testo può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica o richiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.