RU 2002 886
Ordinanza
sugli acquisti pubblici
(OAPub)
Modifica del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Ingresso, quinto lemma visti gli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,
Art. 2 cpv.1 e 3
La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.
Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e agli operatori ferroviari sotto l’influenza predominante della Confederazione per le loro attività che non rientrano nell’Accordo bilaterale, nel caso in cui questi committenti:
esercitino la loro attività in concorrenza con terzi;
rivendano o lochino a terzi l’oggetto della commessa senza disporre a tale scopo di un diritto speciale o esclusivo.
Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge
Sono sottoposti alla legge secondo il suo articolo 2 capoverso2, per alcune attività e oltre certe soglie, i committenti seguenti:
a. le organizzazioni di diritto pubblico o privato sotto l’influenza predominante della Confederazione, segnatamente le organizzazioni delle quali la Confederazione detiene la maggioranza del capitale o delle azioni, o delle quali oltre la metà dei membri della direzione o dell’organo di sorveglianza sono rappresentanti della Confederazione;
b. le organizzazioni di diritto privato che garantiscono un servizio al pubblico sull’insieme del territorio svizzero e beneficiano di diritti esclusivi o speciali concessi da un’autorità competente.
Le attività di cui al capoverso1 sono:
la messa a disposizione o la gestione delle reti di telecomunicazioni pubbliche o la fornitura di un servizio di telecomunicazioni pubblico;
la costruzione o l’esercizio di impianti ferroviari da parte delle FFS, delle imprese di cui detengono la maggioranza e da parte di altri operatori ferroviari sotto l’influenza predominante della Confederazione; fanno eccezione tutte le attività di queste imprese che non sono in rapporto diretto con il settore dei trasporti;
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica.
I valori soglia di cui al capoverso1 sono i seguenti (valore stimato della commessa pubblica da aggiudicare, esclusa l’imposta sul valore aggiunto):
960 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera a;
640 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera b;
766 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera c;
8 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso2 lettere a, b;
9,575 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso2 lettera c.
D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dopo consultazione della commissione «Acquisti pubblici Confederazione - Cantoni», il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) adegua periodicamente detti valori soglia alle disposizioni dell’Accordo OMC e dell’Accordo bilaterale.
Art. 2b Esclusione dall’assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici
Quando i committenti di cui all’articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) esenta il settore o il settore parziale dall’assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici.
Esso consulta previamene la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia.
Il Dipartimento disciplina i dettagli in un’ordinanza.
DATEC
Art. 2c Aggiudicazione comune
Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un’aggiudicazione in comune, è applicabile il diritto del committente principale.
Art. 32 lett. a
Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno:
a. l’Amministrazione generale della Confederazione, la Regia federale degli alcool, il settore dei Politecnici federali, i servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera nonché i committenti di cui all’articolo 2a per commesse: 1. inferiori ai valori soglia di cui all’articolo 6 della legge e all’articolo 2a capoverso 3 della presente ordinanza, 2. non sottoposte alla legge per altri motivi.
Art. 35 cpv. 3 lett. c-h
Nella procedura mediante invito si possono aggiudicare:
le commesse di forniture e servizi dei servizi automobilistici della Posta Svizzera che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 lettera d della legge;
le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso2 lettera a che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera a;
le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso2 lettera b che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera b;
le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso2 lettera c che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera c;
le commesse edili il cui valore non raggiunge2 milioni di franchi;
le commesse edili di cui all’articolo 14.
Art. 36 cpv.2 lett. a
Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso se:
a. la commessa è aggiudicata nell’ambito dell’articolo 3 capoverso1 lettere a-d e capoverso2 della legge;
Titolo prima dell’art. 58
Capitolo 5 Organizzazione, competenza e autorità di sorveglianza
Art. 59a Conservazione dei documenti
Il committente conserva tutti i documenti relativi alle procedure d’aggiudicazione di commesse durante almeno tre anni dalla notifica dell’aggiudicazione.
Art. 64 cpv.1
Il Dipartimento federale delle finanze è competente per decidere sulle domande secondo l’articolo 35 capoverso1 della legge relativa all’amministrazione ordinaria della Confederazione; negli altri casi sono competenti i committenti interessati, sempre che aggiudichino commesse secondo la legge. Il Dipartimento federale delle finanze si pronuncia previa consultazione del servizio nella cui sfera d’attività rientra il fatto su cui si fonda la richiesta.
Art. 66 cpv. 3
Il segretariato della CA è gestito dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
Art. 67 cpv. 3
I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS eseguono autonomamente, nel loro settore di competenze, i compiti di cui al capoverso2 lettere b, c ed e.
Titolo prima dell’art. 68a
Sezione 4 Autorità di sorveglianza
Art. 68a Commissione
La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 68b Compiti
I compiti della Commissione sono i seguenti:
definire a destinazione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali in materia di acquisti pubblici e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali;
promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera;
c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli accordi internazionali in materia di acquisti pubblici.
La Commissione svolge i compiti seguenti, senza istruzioni delle autorità che ne designano i membri:
fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui al capoverso1;
può adire per violazione degli impegni internazionali la competente autorità federale o cantonale: 1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso, 2. su richiesta di un’autorità estera, se il committente non pone rimedio alla situazione.
Nell’esercizio dei suoi compiti la Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti.
Essa non ha diritto di consultare i documenti.
Art. 68c Regolamento
La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio federale e dall’organo cantonale competente.
Art. 68d Finanziamento e indennità
Il Seco assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni.
I Dipartimenti assumono le spese d’istruzione cagionate dalle autorità di aggiudicazione sottoposte alla loro sorveglianza.
I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto ad indennità.
Art. 72a Disposizioni transitorie della modifica del 16 ottobre 2001
Le procedure per le quali il bando si effettua dopo l’entrata in vigore della presente modifica e le commesse appaltate senza bando dopo l’entrata in vigore della presente modifica, ma per le quali nessun contratto è stato concluso prima di questa data, sono disciplinate dal nuovo diritto.
Le altre procedure sono rette dal diritto anteriore e non sono determinanti per il calcolo dei valori soglia.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |