Fonte

RU 2002 8

Ordinanza
sull’equipaggiamento personale
(OEper)

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 ottobre 19951 sull’equipaggiamento personale è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 4–8

La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà del militare.

In caso di cessione in proprietà del fucile d'assalto o della pistola, l'Ufficio federale rileva i seguenti dati:

  1. cognome e nome dell'avente diritto;

  2. numero di matricola;

  3. indirizzo;

  4. numero dell'arma;

  5. anno della cessione.

L’Ufficio federale conserva i dati di cui al capoverso 5 per almeno dieci anni.

Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dall’Ufficio federale.

Se sussistono segnatamente motivi d’impedimento secondo l’articolo 8 capoverso

della legge sulle armi del 20 giugno 19972, i militari non ricevono in proprietà l’arma personale.