RU 2002 8
Ordinanza
sull’equipaggiamento personale
(OEper)
Modifica del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 ottobre 19951 sull’equipaggiamento personale è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 4–8
La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà del militare.
In caso di cessione in proprietà del fucile d'assalto o della pistola, l'Ufficio federale rileva i seguenti dati:
cognome e nome dell'avente diritto;
numero di matricola;
indirizzo;
numero dell'arma;
anno della cessione.
L’Ufficio federale conserva i dati di cui al capoverso 5 per almeno dieci anni.
Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dall’Ufficio federale.
Se sussistono segnatamente motivi d’impedimento secondo l’articolo 8 capoverso
della legge sulle armi del 20 giugno 19972, i militari non ricevono in proprietà l’arma personale.