Fonte

RU 2002 925

Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)

Modifica del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv.2 e 2bis

Gli assicurati residenti all’estero il cui luogo di lavoro è in Svizzera (frontalieri) sono attribuiti al Cantone dove lavorano. I loro familiari senza attività lucrativa sono attribuiti allo stesso Cantone. Gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal) sono attribuiti al Cantone della loro ultima residenza oppure a quello della sede dell’assicuratore. Gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno sono attribuiti al Cantone della sede dell’assicuratore.

Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso1:

  1. le persone residenti all’estero assicurate su base contrattuale conformemente agli articoli 7a e 132 capoverso 3 OAMal;

  2. gli assicurati di cui all’articolo1 capoverso2 lettera d OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz