RU 2003 1123
Ordinanza
concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle
imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP
del 26 marzo 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150a capoverso2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 142 capoverso3 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane (LD); visto l’articolo 90 capoverso1 della legge federale del 2 settembre 19993 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); visto l’articolo 12 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut); visto l’articolo 17 capoverso1 lettera a della legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); in attuazione dell’articolo I della convenzione del 19 giugno 19956 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e dell’articolo XI capoversi4 e 11 della convenzione del 19 giugno 19517 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’esenzione dai dazi e da determinate imposte delle truppe di Stati partecipanti al Partenariato per la pace (truppe del PPP), dei membri di tali truppe e dei civili che li accompagnano.
Art. 2 Beneficiari
Sono beneficiari ai sensi della presente ordinanza le truppe del PPP, i loro membri e i civili che li accompagnano.
Sono escluse dall’esenzione dai dazi e dalle imposte le persone di cittadinanza svizzera e quelle domiciliate in Svizzera.
Non ancora pubblicata nella RU.
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Non hanno diritto all’esenzione dai dazi e dalle imposte ai sensi della presente ordinanza i membri di truppe del PPP distaccati individualmente in Svizzera per un breve periodo di tempo.
Art. 3 Importazione esente da dazi e imposte di equipaggiamenti e di beni di sussistenza
Le truppe del PPP possono importare provvisoriamente il loro equipaggiamento in franchigia di dazio.
Quantità ragionevoli di beni di sussistenza, di rifornimenti e di altre merci possono essere importate in franchigia di dazio nella misura in cui sono utilizzate esclusivamente dalle truppe del PPP, dai loro membri e dai civili che li accompagnano.
L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sugli autoveicoli.
Art. 4 Importazione esente da dazi e imposte di prodotti petroliferi
Le merci di cui all’articolo2 capoversi1 e 2 LIOm importate in Svizzera e destinate all’uso in servizio di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni delle truppe del PPP che si trovano in Svizzera e dei civili che le accompagnano, sono esentate dai dazi.
L’esenzione dai dazi comprende l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sugli oli minerali.
La Direzione generale delle dogane disciplina la procedura.
Art. 5 Fornitura di prodotti petroliferi esente da imposte
Per i loro veicoli di servizio, le truppe del PPP che si trovano in Svizzera e i civili che le accompagnano hanno diritto al carburante per veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni esente dall’imposta sugli oli minerali.
Art. 6 Procedura e condizioni
L’organo competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette alla Direzione generale delle dogane, ai fini dell’esenzione dalle imposte ai sensi dell’articolo5, un elenco delle persone responsabili per i veicoli di servizio delle truppe del PPP e dei civili che le accompagnano, indicando i singoli veicoli e la loro immatricolazione.
È concessa l’utilizzazione di carburante esente da imposte nella misura in cui:
la persona beneficiaria è in possesso di una tessera per il carburante;
il carburante serve a rifornire un veicolo che figura sull’elenco di cui al capoverso1;
il veicolo è utilizzato per scopi di servizio dalle truppe del PPP oppure dai civili che le accompagnano;
d. il carburante è ottenuto presso depositi o stazioni di rifornimento designati dalla Direzione generale delle dogane.
L’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri rilascia tessere per il carburante limitate nel tempo.
La Direzione generale delle dogane, d’intesa con l’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, disciplina la procedura, segnatamente nel caso di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni speciali.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2003.
26 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |