RU 2003 1635
Ordinanza
sull’acquisto di fondi
da parte di persone all’estero
(OAIE)
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2
La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell’articolo 9 capoverso1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |