Fonte

RU 2003 1635

Ordinanza
sull’acquisto di fondi
da parte di persone all’estero
(OAIE)

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell’articolo 9 capoverso1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz