RU 2003 1761
Ordinanza
sul controllo del commercio dei vini
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 15 gennaio.
Sezione 2a Deroga all’iscrizione al registro di commercio
Art. 5a
I produttori definiti nell’articolo 5 lettera b non soggiacciono all’obbligo dell’iscrizione nel registro di commercio giusta l’articolo 68 capoverso1 lettera a della legge sull’agricoltura.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |