Fonte

RU 2003 1761

Ordinanza
sul controllo del commercio dei vini

Modifica del 28 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 15 gennaio.

Sezione 2a Deroga all’iscrizione al registro di commercio

Art. 5a

I produttori definiti nell’articolo 5 lettera b non soggiacciono all’obbligo dell’iscrizione nel registro di commercio giusta l’articolo 68 capoverso1 lettera a della legge sull’agricoltura.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz