RU 2003 1953
Decreto federale
concernente l’entrata in vigore delle disposizioni
direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari
del 4 ottobre 2002
del 19 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 20031; visto il Parere del Consiglio federale del 9 maggio 20032,
decreta:
I
Le disposizioni seguenti del decreto federale del 4 ottobre 20023 concernente la revisione dei diritti popolari entrano in vigore il 1° agosto 2003: 1. articolo 138 capoverso1, 2. articolo 139, 3. articolo 139b capoversi2 e 3, 4. articolo 141 capoverso1 frase introduttiva e lettera d numero3 e capoverso2, 5. articolo 141a, 6. articolo 156 capoverso3 lettere a e d.
II
L’articolo 139 capoversi 1–4 e 6 primo periodo della Costituzione federale nel testo del 18 aprile 19994 rimane applicabile sino all’entrata in vigore dell’articolo 139b capoverso1. Ha il tenore seguente:
Art. 139 cpv. 1–4 e 6 primo periodo
100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.
L’iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.