Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza concernente la messa in vigore della legge sul Tribunale penale federale e la messa in vigore parziale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

AS 2003 2131 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 giu 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-2131/it/ordinanza-concernente-la-messa-in-vigore-della-legge-sul-tribunale-penale-federale-e-la-messa-in-vigore-parziale-della-legge-federale-sulle-sedi-del-tribunale-penale-federale-e-del-tribunale-amministrativo-federale

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71),

RU 2003 2131

Ordinanza
concernente la messa in vigore della legge sul Tribunale penale federale
e la messa in vigore parziale della legge federale sulle sedi del Tribunale
penale federale e del Tribunale amministrativo federale

del 25 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso2 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale;
visti gli articoli1 capoverso2 e 4 capoverso2 della legge federale del 21 giugno 20022 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale,
ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 173.72; RU 2003 2163
  2. [1] RS 173.71; RU 2003 2133

Art. 1 Legge sul Tribunale penale federale

Gli articoli 1–14, 15 capoverso1 lettere a–d e capoversi2 e 3, 16–20, 22–24, 32 e

della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale e i numeri 2–6 del suo allegato entrano in vigore il 1° agosto 2003.

Le altre disposizioni della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale entrano in vigore il 1° aprile 2004.

Art. 2 Legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

Gli articoli1, 3 e 4 della legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale entrano in vigore il 1° agosto 2003.

L’entrata in vigore dell’articolo2 della legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale sarà stabilita ulteriormente.

Art. 3 Modifica del diritto vigente

La legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1

La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003.

25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz