RU 2003 2131
Ordinanza
concernente la messa in vigore della legge sul Tribunale penale federale
e la messa in vigore parziale della legge federale sulle sedi del Tribunale
penale federale e del Tribunale amministrativo federale
del 25 giugno 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso2 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale;
visti gli articoli1 capoverso2 e 4 capoverso2 della legge federale del 21 giugno 20022 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale,
ordina:
Art. 1 Legge sul Tribunale penale federale
Gli articoli 1–14, 15 capoverso1 lettere a–d e capoversi2 e 3, 16–20, 22–24, 32 e
della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale e i numeri 2–6 del suo allegato entrano in vigore il 1° agosto 2003.
Le altre disposizioni della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale entrano in vigore il 1° aprile 2004.
Art. 2 Legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale
Gli articoli1, 3 e 4 della legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale entrano in vigore il 1° agosto 2003.
L’entrata in vigore dell’articolo2 della legge federale del 21 giugno 2002 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale sarà stabilita ulteriormente.
Art. 3 Modifica del diritto vigente
La legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1
La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003.
25 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |