RU 2003 2179
Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)
Modifica del 21 marzo 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 2–2quinquies e 5
Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad economia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione maggioritaria della Confederazione e statuti subordinati all’approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei bisogni. La Confederazione è responsabile per quanto attiene all’esercizio della sovranità dello Stato.
La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.
La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.
La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.