RU 2003 222
Legge federale
sulla circolazione stradale
(LCStr)
Modifica del 4 ottobre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20021,
decreta:
I
La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 73 cpv.3
La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d’informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.
Art. 74
Ufficio nazionale 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assidi assicurazione curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l’Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.
L’Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:
copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge;
gestisce il centro d’informazione di cui all’articolo 79a;
coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.
Il Consiglio federale disciplina:
l’obbligo di concludere un’assicurazione di confine;
la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell’Ufficio nazionale di assicurazione. 4 Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.
Art. 76
Fondo nazionale 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assidi garanzia curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria.
Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:
copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge;
copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell’assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni;
gestisce l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 79d. 3 Il Consiglio federale disciplina:
i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso2;
la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali;
la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia 4 Nei casi previsti dal capoverso2 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un’assicurazione contro i danni o un’assicurazione sociale. 5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso2 lettera a:
obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata;
limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità.
Mediante il pagamento dell’indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest’ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde.
Art. 76a cpv.1
Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giu-
Art. 76b
Disposizioni 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell’Ufficio comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia. nazionale di assicurazione e il 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia Fondo nazionale sono sottoposti alla sorveglianza dell’Ufficio federale delle strade. di garanzia
Le persone che assumono mansioni dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l’esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell’adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.
L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:
affidare ai loro membri o a terzi l’esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente;
concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne:
la copertura dei danni in Svizzera e all’estero;
la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.
Art. 79
Abrogato
Art. 79a
Centro 1 Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni d’informazione sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo.
Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d’informazione i dati necessari.
Art. 79b
Mandatari per la 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assiliquidazione dei sinistri curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l’indirizzo ai centri d’informazione di questi Paesi e al centro d’informazione di cui all’articolo 79a.
Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d’assicurazione di cui al capoverso1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.
I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d’attività, gli istituti d’assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente all’articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d’indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d’attività nei confronti degli istituti d’assicurazione da loro rappresentati.
Essi devono:
essere domiciliati nel loro Paese d’attività;
disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d’assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare integralmente le richieste d’indennizzo;
essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d’attività. 5 Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d’assicurazione.
Art. 79c
Liquidazione 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assidei sinistri curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d’indennizzo avanzate dalle parti lese:
presentando un’offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è contestata e il danno è stato quantificato;
fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente. 2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d’indennizzo concrete perviene all’organismo interpellato dalla parte lesa. 3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.
Art. 79d
Organismo 1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro preted’indennizzo se di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se:
l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c;
l’assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;
il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.
Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’indennizzo se la parte lesa:
ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppure
ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.
Art. 79e
Reciprocità 1 Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.
L’Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei Paesi che accordano la reciprocità.
Art. 104a3 cpv.2 lett. c,3, 5 lett. c nonché 6 lett. f
Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:
identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca; 3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d’origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile. 5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:
Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell’ambito delle disposizioni della presente legge. 6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
f. la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 23 gennaio 20034, la presente legge entra in vigore, all’eccezione del capoverso2, il 1° febbraio 2003.
L’articolo 104a capoversi2 lettera c,3, 5 lettera c e 6 lettera f entrano in vigore ulteriormente.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003 (Cancelleria federale), FF 2002 5861.