RU 2003 2465
Ordinanza
sull’imposizione del tabacco
Modifica del 2 luglio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19691 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13a
IV. Provvigione di riscossione
Art. 13a
L’Amministrazione delle dogane riceve il2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per le spese derivanti dall’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco.
Titolo prima dell’art. 27
Capitolo VI Fondo per la prevenzione del tabagismo
Art. 27 Finanziamento
I fabbricanti e gli importatori di sigarette per il mercato nazionale versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta su un fondo per la prevenzione del tabagismo, gestito da un organismo di prevenzione.
La tassa è calcolata sulla base dei quantitativi indicati nella dichiarazione fiscale o doganale ed è versata conformemente alle disposizioni vigenti per l’imposta sul tabacco.
Art. 29 –32
Abrogati
Titolo prima dell’art. 32a
Capitolo VII Disposizioni finali
Art. 32a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 luglio 2003
Sino all’entrata in vigore di un’ordinanza concernente il fondo per la prevenzione del tabagismo, la tassa di prevenzione di cui all’articolo 27 è riscossa e versata su un fondo transitorio destinato alla successiva alimentazione del fondo per la prevenzione del tabagismo. Il fondo transitorio è gestito dal Dipartimento federale dell’interno/Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport/Ufficio federale dello sport (UFSPO).
II
Fino al 30 settembre 2003 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare senza tassa di prevenzione la quantità, maggiorata del 10 per cento, di sigarette da essi vendute al vecchio prezzo nello stesso periodo dell’anno precedente
Fino al 30 settembre 2003 le sigarette destinate all’esportazione non sono assoggettate alla tassa di prevenzione.
III
Il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 19703 che sopprime progressivamente le riduzioni d’imposta in favore dei fabbricanti di sigarette è abrogato.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.
2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |