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Ordinanza sull’imposizione del tabacco

AS 2003 2465 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 2 lug 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-2465/it/ordinanza-sull-imposizione-del-tabacco

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’imposizione del tabacco (RS 641.311)

RU 2003 2465

Ordinanza
sull’imposizione del tabacco

Modifica del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 15 dicembre 19691 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 13a

IV. Provvigione di riscossione

Art. 13a

L’Amministrazione delle dogane riceve il2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per le spese derivanti dall’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco.

Footnotes

  1. [2] RS 641.31; RU 2003 2460

Titolo prima dell’art. 27

Capitolo VI Fondo per la prevenzione del tabagismo

Art. 27 Finanziamento

I fabbricanti e gli importatori di sigarette per il mercato nazionale versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta su un fondo per la prevenzione del tabagismo, gestito da un organismo di prevenzione.

La tassa è calcolata sulla base dei quantitativi indicati nella dichiarazione fiscale o doganale ed è versata conformemente alle disposizioni vigenti per l’imposta sul tabacco.

Art. 29 –32

Abrogati

Titolo prima dell’art. 32a

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 32a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 luglio 2003

Sino all’entrata in vigore di un’ordinanza concernente il fondo per la prevenzione del tabagismo, la tassa di prevenzione di cui all’articolo 27 è riscossa e versata su un fondo transitorio destinato alla successiva alimentazione del fondo per la prevenzione del tabagismo. Il fondo transitorio è gestito dal Dipartimento federale dell’interno/Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport/Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Footnotes

  1. [1] RS 641.311

II

Fino al 30 settembre 2003 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare senza tassa di prevenzione la quantità, maggiorata del 10 per cento, di sigarette da essi vendute al vecchio prezzo nello stesso periodo dell’anno precedente

Fino al 30 settembre 2003 le sigarette destinate all’esportazione non sono assoggettate alla tassa di prevenzione.

III

Il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 19703 che sopprime progressivamente le riduzioni d’imposta in favore dei fabbricanti di sigarette è abrogato.

Footnotes

  1. [3] RU 1970 1673

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz