RU 2003 3311
Ordinanza
sulla sicurezza degli impianti di accumulazione
(Ordinanza sugli impianti di accumulazione)
Modifica del 20 agosto 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla sicurezza degli impianti di accumulazione è modificata come segue:
Art. 29 cpv.1
La vigilanza di competenza dei Cantoni deve essere realizzata al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
20 agosto 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |