Fonte

RU 2003 3384

Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)

Modifica del 10 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 e 2bis

Per l’istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, sottoposti a manutenzione regolare, e che ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto.

Se vengono impiegati aeromobili non registrati nella matricola svizzera degli aeromobili, l’Ufficio federale accorda l’autorizzazione soltanto previa intesa con la Direzione generale delle dogane e lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato. L’Ufficio federale richiede le relative conferme.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2003.

10 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz