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Ordinanza sulle tasse di verificazione

AS 2003 3531 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 19 set 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-3531/it/ordinanza-sulle-tasse-di-verificazione

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (RS 941.298.1)

RU 2003 3531

Ordinanza
sulle tasse di verificazione

Modifica del 19 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse di verificazione è modificato come segue:

Numeri 11.2 e 17:

11.2 Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas: Tassa per Di cui pezzo Fr. all’Ufficio Fr. Verificazione iniziale con misurazione precedente 666.— 133.— Verificazione successiva sul luogo d’impiego 266.— 53.— Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione 200.— 40.—

Apparecchi di misurazione per la circolazione stradale Per apparecchio Fr. Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: 17.1 Apparecchi di misurazione della velocità mediante radar 1290.— 17.2 Apparecchi di misurazione della velocità mediante laser 1650.— 17.3 Laserscanner 1850.— 17.4 Tachigrafi montanti sui veicoli 630.— 17.5 Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo 825.— 17.6 Rilevatore per spire induttive o amplificatore per rilevatore piezo per corsia 880.— 17.7 Spire induttive o sensore piezo, per la prima corsia 600.— per ogni successiva corsia nel medesimo posto 350.— 17.8 Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) Sistemi di prova standard 195.— Sistemi di prova speciali 275.— 17.9 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2) 17.9.1 Apparecchi di misurazione in conformità a 17.1 a 17.7: Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno 1500.— Parte per ogni apparecchio verificato 7,5 per cento della tassa di verificazione 17.9.2 Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura TTPCP: Parte per ogni apparecchio verificato 10 per cento della tassa di verificazione

Footnotes

  1. [1] RS 941.298.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz