Fonte

RU 2003 383

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 12 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 8quater cpv. 2 lett. b

Sono rimborsate:

b. le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o effettuato dalle persone che esercitano l’autorità parentale sull’assicurato.

Art. 106 cpv. 4

I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1–3. I sussidi non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili. I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni e sono convenuti nell’ambito di contratti di prestazioni conformemente all’articolo 107bis capoverso1. Il Dipartimento emana le relative disposizioni di esecuzione.

Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi

Il sussidio versato per un anno a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per l’anno precedente, adeguato al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.

Per ogni nuovo periodo contrattuale l’Ufficio federale può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell’assicurazione per l’invalidità nei tre anni precedenti l’anno di negoziazione. L’anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.

Il tasso di suplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale.

Il Dipartimento determina il modo di calcolo e i criteri di ripartizione dell’importo totale dei supplementi alle organizzazioni aventi diritto ai sussidi.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2003

L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2004 al 2006 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente.

Per prestazioni nuove o più estese secondo l’articolo 109, è disponibile per il 2004 una somma pari al massimo al 3 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 2003 per prestazioni di tal genere.

III

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

L’articolo 108quater e le disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

12 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz